Partite Iva e operazioni intracomunitarie, cos'è il Vat information exchange system - QdS

Partite Iva e operazioni intracomunitarie, cos’è il Vat information exchange system

Maria Papotto

Partite Iva e operazioni intracomunitarie, cos’è il Vat information exchange system

lunedì 10 Dicembre 2018

Il Vies è una vera e propria banca dati a cui i soggetti interessati devono iscriversi. Istituito dal Regolamento Ue 904/2010 per regolare l'acquisto e la cessione di beni e servizi

ROMA – I soggetti titolari di partita Iva che intendano effettuare operazioni intracomunitarie d’acquisto e cessioni di beni e servizi devono iscriversi al Vies.
Il Vies – Vat Information Exchange System – è una banca dati in cui ciascun Stato membro dell’Unione europea inserisce le informazioni relative ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta di iscrizione, al fine di poter effettuare operazioni intracomunitarie, conformemente a quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento Ue n. 904/2010.
 
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, posso farne richiesta, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972, nella dichiarazione di inizio attività compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie" del quadro "I" dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi), così come sancito dalla lettera e-bis) del D.L. n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Oppure, i titolari di partita Iva, in un secondo momento, possono richiedere telematicamente l’iscrizione all’archivio Vies attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati, di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. 322/1998.
 
Con le stesse modalità previste per l’inclusione nell’archivio Vies, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
 
Inoltre, così come disciplinato dall’art 35 quater del D.P.R. 633/1972 in materia di pubblicità, al fine di contrastare le frodi fiscali, l’Agenzia delle entrate dà la possibilità a chiunque ne necessita un servizio di libero accesso all’anagrafe tributaria, al fine di verificare puntualmente la validità del numero di partita Iva attribuito, oltre che a fornire informazioni in merito allo stato di attività, alla denominazione del soggetto o del cognome e nome della persona fisica titolare.
 
Gli artt. 22 e 23 del Regolamento Ue n. 904/2010 stabiliscono che gli Stati membri devono attuare procedure di verifica nei confronti dei titolari di partita iva che effettuano operazioni intracomunitarie relative ai dati inseriti che devono essere completi ed esatti, a garanzia della loro qualità ed affidabilità e in conformità dell’art. 214 della direttiva 2006/112/CE.
 
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 110418 del 12.06.2017, ha stabilito le modalità e i criteri con cui vengono effettuati i controlli nei confronti dei titolari di partita Iva, finalizzati a riscontrare eventuali irregolarità nei dati forniti per la
loro identificazione ai fini Iva. 
 
Se dai controlli emerge che il soggetto titolare di partita Iva ha consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’Ufficio può notificare un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies, rendendo invalida la partita Iva. A sua volta, il contribuente escluso dalla banca dati Vies può presentare all’Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica istanza di inclusione che verrà concessa qualora l’Ufficio accerti che le irregolarità che avevano generato l’emissione del provvedimento di esclusione siano state rimosse.
 
Ma di fatto, l’iscrizione all’archivio Vies è obbligatoria? A tal proposito risulta interessante la recente ordinanza del 24 aprile 2018 n. 10006 della Corte di Cassazione con la quale ha stabilito che la mancata iscrizione all’archivio Vies non rappresenta un ostacolo ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità dell’Iva, specificando che ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, sono necessarie le condizioni sostanziali piuttosto che la mera iscrizione all’archivio Vies, configurando quest’ultima quale condizione soltanto formale ai fini del riconoscimento dello status di soggetto passivo Iva nei rapporti transnazionali.
 
La stessa ordinanza specifica che il requisito formale assume rilevanza nei casi di frode fiscale ovvero quando la sua violazione impedisca la prova dell’esistenza di quelli sostanziali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017