Occupazione abusiva, quando non è reato - QdS

Occupazione abusiva, quando non è reato

Serena Giovanna Grasso

Occupazione abusiva, quando non è reato

venerdì 14 Dicembre 2018

Cassazione, sentenza 48050: non si configura la fattispecie penale quando c’è l’autorizzazione del precedente proprietario. Annullata condanna di una donna subentrata nell’immobile Iacp, con il benestare della cognata assegnataria

PALERMO – Il reato di occupazione abusiva deve essere escluso nei casi in cui l’occupante, sebbene privo dei requisiti e delle condizioni richieste per l’assegnazione, abbia l’autorizzazione del precedente legittimo detentore. Dunque, in questo caso, viene meno la prescrizione operata dall’articolo 633 del codice penale che sanziona la condotta di chi abusivamente e senza l’autorizzazione del titolare invade edifici o terreni, pubblici o privati,al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.
 
Questo è quanto stabilisce la sentenza numero 48050 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, del 26 settembre 2018, depositata lo scorso 22 ottobre. La sentenza in questione ha ribaltato il giudizio espresso precedentemente dalla Corte d’appello di Messina che confermava la condanna della ricorrente per il reato di occupazione abusiva di un immobile dello Iacp (Istituto autonomo case popolari).
 
La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di una donna che era subentrata nell’appartamento di proprietà dell’ente pubblico, previa autorizzazione della cognata, precedente legittima detentrice. Contro il giudizio espresso dalla Corte d’Appello di Messina, aveva mosso ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata che deduceva vizio di motivazione. Infatti, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che l’imputata avrebbe occupato l’immobile con il consenso della cognata, legittima assegnataria dell’alloggio, come risulterebbe dalla documentazione prodotta dall’imputata.
 
Secondo la Corte di Cassazione “il reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia possesso. Infatti, la norma disciplinata dall’articolo 633 del codice penale non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato”.
 
La Corte ha escluso la sussistenza del reato di invasione di edifici in quanto il ricorrente era subentrato nell’appartamento previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, legato a lui da vincoli di affinità, escludendo l’eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l’assegnazione, circostanza che può valere ai fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico. Dunque, in casi come quello in questione, nonostante l’occupante non si trovi in possesso delle condizioni e dei requisiti necessari per l’assegnazione, non scatta la fattispecie di condanna penale.
 
Nel caso di specie la Corte territoriale, nonostante il tema dell’autorizzazione della legittima assegnataria dell’alloggio all’ingresso fosse stato devoluto, ne affermava l’irrilevanza. In conclusione, come esplicitato dalla Corte di Cassazione, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio.

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