Violenza domestica, più tutele per le vittime - QdS

Violenza domestica, più tutele per le vittime

Elio Sofia

Violenza domestica, più tutele per le vittime

giovedì 03 Gennaio 2019

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 119 del 2013 (sent. n. 236/2018). Competente il Tribunale, e non il giudice di pace, sul reato di lesioni volontarie lievissime, tentate o consumate

Roma – Non passa giorno che la cronaca non registri l’ennesimo caso di violenza domestica: si tratta purtroppo di una vera piaga sociale i cui numeri sono sempre più allarmanti.
 
Importante novità sono in arrivo sul fronte della tutela di chi ne è vittima. Il Tribunale potrà infatti ordinare l’allontanamento dalla casa familiare anche di chi è indagato o imputato di lesioni volontarie lievissime nei confronti di figli naturali, di discendenti e ascendenti in generale, nonché del coniuge, anche separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche cessata e del convivente in modo stabile con cui ha un rapporto affettivo.
 
È quanto emerge dalla sentenza n.236 depositata lo scorso 14 dicembre (relatore Giovanni Amoroso) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che attribuisce al giudice di pace la competenza sul reato, tentato o consumato, di lesioni volontarie lievissime in danno del figlio naturale.
 
Il legislatore con il dl n. 93 convertito nella legge n. 119 del 2013, spinto dai sempre più allarmanti fatti di cronaca, ha voluto elevare il livello di repressione della violenza domestica prevedendo una serie di misure, compresa quella di trasferire il reato di lesioni lievissime – considerato un vero e proprio campanello d’allarme e reato-spia di violenze ben più gravi e abituali – dalla competenza del giudice di pace a quella del Tribunale, rendendo così possibile la contestuale adozione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, interdetta al giudice di pace trattandosi di una misura cautelare personale interdetta alle competenze del giudice di pace.
 
Nelle pieghe della legge, però, è rimasto inspiegabilmente escluso dalla competenza del giudice ordinario il reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale; venendo a creare e a porre in essere un regime differenziato rispetto al figlio adottivo, ritenuto nel merito dalla Corte costituzionale irragionevole oltre che lesivo del principio di uguaglianza, e quindi discriminatorio.
Secondo i giudici della Corte, anche per i figli naturali la competenza deve spettare al giudice monocratico, con tutte le conseguenze che questo mutamento di competenza comporta sul piano del regime sostanziale. La dichiarazione di incostituzionalità produrrà anche un effetto estensivo rispetto ad altri soggetti vittime di violenza domestica, con il risultato di rafforzarne la tutela.
 
La competenza del giudice di pace sul reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale escludeva, in sé, la possibilità dell’allontanamento dalla casa familiare in via cautelare, poiché il giudice di pace non detiene tra i suoi poteri quello di poter disporre di misure cautelari personali, neppure nei casi di urgenza. Con il passaggio della competenza al Tribunale, invece, l’allontanamento sarà possibile, così come diventerà più rigido il regime sostanziale penale, fatta salva la possibilità del giudice, in caso di tenuità del fatto, di applicare la corrispondente causa di non punibilità.
 
Le conseguenze dell’illegittimità della norma impugnata sono state estese anche ai casi di lesioni volontarie lievissime nei confronti degli ascendenti e dei discendenti e analoga, ulteriore estensione è stata disposta quando la violenza è rivolta al coniuge, anche se separato o divorziato, all’altra parte dell’unione civile, ancorché cessata, alla persona legata al colpevole da un rapporto affettivo e con lui convivente in modo stabile.

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