Formazione professionale in Sicilia: i flussi finanziari saranno più trasparenti - QdS

Formazione professionale in Sicilia: i flussi finanziari saranno più trasparenti

Michele Giuliano

Formazione professionale in Sicilia: i flussi finanziari saranno più trasparenti

sabato 05 Gennaio 2019

L’assessorato regionale determina la “schedatura” dei gettoni sia in entrata che in uscita. Fatta propria con tale provvedimento la Legge di stabilità del 2018 che impone tale iter

PALERMO – La semplice quietanza di pagamento tramite firma di una ricevuta nel caso di presidenti componenti delle commissioni d’esami nel mondo della formazione professionale siciliana non basterà più.
 
Se fino ad ora, in fase di rendicontazione, è bastata la semplice ricevuta rilasciata dal lavoratore, la legge di stabilità del 2018, a decorrere dall’1 luglio scorso, ha disposto misure stringenti in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari in entrata o in uscita da parte di soggetti privati e pubblici.
 
In particolare, la norma evidenzia l’obbligatorietà di corrispondere emolumenti a qualsiasi tipo versati a titolo di retribuzione attraverso una banca o un ufficio postale con uno strumento di pagamento tracciabile.
 
Ad essersi uniformato l’assessorato regionale alla Formazione della Regione Siciliana che ha diramato una circolare nella quale impone agli Enti Gestori di attività formative di non poter erogare somme in contante come compenso a qualsiasi titolo, in modo da rendere qualunque movimento di denaro tracciabile e immediatamente identificabile. Nell’ottica di una gestione assolutamente trasparente dei fondi pubblici, statali o europei che siano. La stessa legge individua gli strumenti di pagamento tracciabili utilizzabili, che sono il bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore, gli strumenti di pagamento elettronico, i contanti presso lo sportello bancario o postale dove l’ente gestore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento o l’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o presidente o componente di commissione o a un suo delegato, nel caso in cui i diretti interessati si trovano in condizione di impedimento fisico nel poter ritirare il dovuto personalmente.
 
II pagamento del compenso del presidente e dei componenti della commissione d’esame dovrà comunque essere perfezionato entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla fine delle prove di valutazione finale. Ancora, gli enti gestori devono comunicare al Servizio III dell’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale, alla mail dedicata allo scopo, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, a partire dal 2019, l’elenco delle “Certificazioni Uniche” rilasciate ai Presidenti di Commissione incaricati, ai fini della dichiarazione dei redditi con la descrizione degli importi erogati al netto delle ritenute di legge.
 
Di recente l’assessorato ha rivisto anche i parametri relativi all’emolumento dovuto per le commissioni con un decreto assessoriale: l’idea è stata quella di dovere uniformare le disposizioni che regolamentano le previsioni del compenso da attribuire ai presidenti delle commissioni dei corsi autofinanziati che rilasciano qualifiche professionali, a quelle vigenti in materia di corsi finanziati, in modo da rendere il settore omogeneo dal punto di vista delle prestazioni economiche, e non mantenere ulteriormente una condizione di disparità. è stato quindi modificato il Ddg 2180 del 23/07/2003, relativo all’argomento, nella parte in cui determina le modalità e i criteri del compenso spettante al presidenti delle commissioni di esame dei corsi autofinanziati, che fino ad ora avevano subito un trattamento diverso rispetto agli altri.
 
È stato stabilito, dunque, che al termine della seduta d’esame dei corsi autofinanziati, l’organismo gestore corrisponderà al presidente della commissione e all’esperto esterno, se previsto, un gettone giornaliero forfettario omnicomprensivo in caso di presidenze affidate al di fuori della provincia di lavoro. Tale importo viene ridotto del 40% in caso di presidenze affidate nella provincia di lavoro, considerato il tempo e le spese di viaggio risparmiate in tal caso.

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