Decreto sicurezza, tutte le criticità - QdS

Decreto sicurezza, tutte le criticità

Decreto sicurezza, tutte le criticità

mercoledì 09 Gennaio 2019

L’Associazione avvocati dei diritti umani (Adduma): “Migranti esclusi dalla vita civile”. Senza residenza anagrafica impossibile l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale

ROMA – “Allo stato, se non interverranno correttivi, con l’applicazione del Decreto Sicurezza, i richiedenti asilo saranno sprovvisti dell’assistenza del Servizio sanitario nazionale, quindi non potranno avvalersi del medico di famiglia, delle prestazioni sanitarie di base e l’unica assistenza medica sarà quella avviata tramite pronto soccorso o codice Stp, straniero temporaneamente presente. Tutto questo rischia di intasare i pronto soccorso. Questo può danneggiare soprattutto i bambini che non avranno più assistenza pediatrica, o la mancata iscrizione anagrafica del richiedente asilo”. A lanciare l’allarme, è l’avvocato Giorgio Bisagna, legale si occupa di diritti umani e Presidente dell’Associazione Avvocati Dei Diritti Umani (Adduma).
 
“Penso anche agli aspetti amministrativi relativi al collocamento dei richiedenti asilo – spiega il legale – se non c’è iscrizione anagrafica come ti iscrivi al Collocamento? Non puoi prendere la patente. Insomma, sei escluso dalla vita civile”. “Qui non stiamo parlando di pochi mesi ma le procedure per una richiesta di asilo possono durare anche due o tre anni – dice l’avvocato Bisagna – Dopo la scuola dell’obbligo non ti puoi iscrivere alle superiori o ai corsi di formazione professionale”.
 
Poi, l’avvocato Giorgio Bisagna, sottolinea anche che, in realtà “non è che c’è un divieto di iscrizione anagrafica esplicito per i richiedenti asilo”, ma “è stata abrogata la norma che prevedeva esplicitamente l’iscrizione, però sono state mantenute le norme precedenti. Ci sono più di due norme in conflitto tra loro”. Insomma, “non c’è il divieto di iscrizione anagrafica esplicito. Anche perché viene mantenuto l’articolo 6 del Testo unico”. “L’empasse è che loro ‘toccano’ il decreto sulla protezione internazionale, ma senza entrare nell’ambito del regolamento che disciplina l’iscrizione anagrafica – spiega ancora l’avvocato Bisagna – La questione più grave: i servizi non vengono garantiti. A cominciare dall’iscrizione al servizio sanitario. L’iscrizione all’anagrafe serve ad avere il medico di famiglia e le prescrizioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Sono garantiti i servizi di emergenza, quindi il richiedente asilo dovrà passare dal Pronto soccorso. Il problema è che l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è obbligatoria per tutti coloro che hanno un permesso di soggiorno e una residenza anagrafica”.
 
“Il permesso di soggiorno da il diritto ad iscriversi al servizio sanitario nazionale, ma se io ho il permesso soggiorno e non ho la residenza anagrafica posso iscrivermi? – si chiede l’avvocato Bisagna – Sì, perché fa fede il luogo di dimora attuale, che prendo dl permesso di soggiorno. Ma non certifica il luogo di dimora. Di fatto impedirà l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale perché non ha valore certificativo”.
 
Attualmente i richiedenti asilo non possono chiedere l’iscrizione anagrafica, e così quando andranno a chiedere l’iscrizione all’Asp di appartenenza la vedranno rifiutata, perché non hanno iscrizione anagrafica. Il punto di domanda è: se il permesso di soggiorno non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica, come può quel permesso fare fede per la dimora abituale?”. Domande su domande. Ma in termini pratici cosa vuol dire? “Stiamo seguendo alcuni casi in cui dei richiedenti stanno chiedendo l’iscrizione anagrafica, attendiamo e siamo pronti a impugnare i dinieghi che dovrebbero arrivare”.
 
Per l’avvocato Giorgio Bisagna di Adduma “le maggiori criticità, al momento evidenziate, sui richiedenti asilo, riguardano proprio l’abrogazione della norma che consentiva la possibilità, per queste persone, di chiedere l’iscrizione anagrafica. È stato infatti abrogato l’art.5 bis del d.lvo 142/2018 che consentiva tale adempimento ai richiedenti asilo, cioè a coloro che hanno formulato richiesta di protezione internazionale, ma il cui iter amministrativo o giudiziario non si è concluso. Accanto a questa abrogazione, viene chiarito che il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo è documento di riconoscimento personale, che, tuttavia non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. “Tuttavia, non viene abolito il primo comma dell’art. 6 comma 7 del D.lvo 286/1998 ( Testo Unico Immigrazione) ‘’Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello stranieroregolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”- prosegue il legale dei diritti umani – Ebbene pare curioso mantenere questo principio di uguaglianza, quando al contempo,si sancisce che il permesso di soggiorno dei richiedenti asilo è un documento di identità che non consente l’iscrizione anagrafica”.
 
Ma, ribadisce: “la norma non pone un divieto esplicito di iscrizione anagrafica, in quanto, comunque, restano non modificate le norme attualmente in vigore del regolamento anagrafico e quelle del DPR 394/1999. Ancora, i problemi più gravi sotto il profilo umanitario sembrano dettati dalle conseguenze della mancata iscrizione anagrafica. In particolare l’iscrizione al SSN”. “L’art. 42 del DPR 394/1999 prevede l’obbligo di iscrizione al SSN degli stranieri in possesso di permesso di soggiorno, incluso quello per richiesta asilo,’’ nel cui territorio ha la residenza’’.

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