Calamità naturali, Regione mette in moto i fondi - QdS

Calamità naturali, Regione mette in moto i fondi

Michele Giuliano

Calamità naturali, Regione mette in moto i fondi

venerdì 01 Febbraio 2019

Pubblicato dall’assessorato all’Agricoltura il decreto attuativo per i fondi da destinare alle imprese agricole danneggiate. Messi a disposizione 5 milioni di euro. Il presidente Musumeci: “Il nostro è un Fondo sussidiario a quello nazionale e rappresenta oggi, a tutti gli effetti, un cofinanziamento, visto che quasi pareggiamo il budget riservato da Roma alla Sicilia e che ammonta, mediamente, a circa tre milioni di euro annui”

PALERMO – Ottenuto a fine dicembre da Bruxelles il placet sul regime di aiuto, la Regione Siciliana è pronta ad attivare subito il proprio “Fondo di solidarietà” per i gravi danni subìti dalle aziende agricole dell’Isola nel 2018. Le risorse a disposizione per il prossimo biennio, già stanziate dal governo Musumeci, ammontano a cinque milioni di euro.
 
Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha emanato le disposizioni attuative che regolano l’accesso agli indennizzi e che potranno essere richiesti nel caso in cui sia andato perso più del 30 per cento della produzione lorda vendibile calcolata sulla base dei tre anni precedenti, oppure della media triennale basata sul quinquennio precedente.
 
“Si tratta – spiega il presidente della Regione Nello Musumeci – di risorse aggiuntive che mettiamo subito a disposizione e che serviranno ad aiutare i nostri imprenditori agricoli a rialzarsi dopo un anno, quello appena trascorso, che è stato assolutamente devastante per le coltivazioni. Il nostro è un Fondo sussidiario a quello nazionale e rappresenta oggi, a tutti gli effetti, un cofinanziamento visto che quasi pareggiamo il budget riservato da Roma alla Sicilia e che ammonta, mediamente, a circa tre milioni annui. Risorse che al momento sono oggettivamente esigue e alle quali abbiamo deciso di sopperire, anche a titolo di anticipazioni, per dare immediato sollievo alla nostra economia”.
 
In Sicilia il Fondo di solidarietà è stato istituito nel 2010 ed è stato rifinanziato dall’esecutivo di palazzo d’Orleans con la Legge di stabilità 2018. I pagamenti potranno essere effettuati a seguito dei decreti emanati dal ministero delle Politiche agricole che riconoscono le calamità naturali responsabili dei danni. Gli aiuti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, saranno limitati all’ottanta per cento dei costi ammissibili. Potranno, però, arrivare al novanta per cento nel caso in cui i danni si siano verificati all’interno di zone soggette a vincoli naturali.
 
Le disposizioni attuative sono contenute nel decreto n.30 del 17 gennaio scorso riguardanti le provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 3 e 5 della legge regionale n. 11/2010 da ultimo modificato dalla legge regionale n. 8/2018.
 
Beneficiari del regime di aiuto sono le piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria anche in forma di associazioni o organizzazioni di produttori. Sono escluse dagli aiuti le grandi imprese e le imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto (14) del regolamento Ue n.702/2014 ad eccezione dei casi in cui l’impresa sia diventata in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione.
è escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
 
Deve esistere un nesso causale tra l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e il danno subito dall’impresa. Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono le condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste, grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base dei tre anni precedenti, oppure della media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

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