Pubblica amministrazione, la disciplina del rapporto di lavoro spetta allo Stato - QdS

Pubblica amministrazione, la disciplina del rapporto di lavoro spetta allo Stato

Antonino Lo Re

Pubblica amministrazione, la disciplina del rapporto di lavoro spetta allo Stato

domenica 17 Febbraio 2019

La Consulta boccia applicazione contratto giornalistico in uffici stampa della Regione Lazio. Competenza esclusiva perché il legislatore nazionale deve garantire l’uniformità su tutto il territorio italiano

ROMA – La Corte costituzionale ha bocciato il contratto giornalistico in uffici stampa della regione Lazio.
La consulta, con la sentenza n. 10/2019, ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri decidendo così che non può essere applicato il contratto di lavoro Fieg Fnsi. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata quando la Regione nella legge 9 del 2017 aveva riconosciuto l’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico a chi presta servizio, a seguito di concorso, presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.
 
La norma si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 9, commi 1 e 17, del d.l. n. 78 del 2010, quale convertito nella legge n. 122 del 2010, poiché il contratto nazionale di lavoro giornalistico sarebbe stato oggetto di rinnovo nel periodo 2010-2015, mentre la norma interposta avrebbe stabilito, come principio di coordinamento della finanza pubblica, quale limite al trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici per gli anni 2011, 2012 e 2013, quello del trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010.
 
“Inoltre, secondo la difesa dello Stato, – si legge nella sentenza – il medesimo comma 97 dell’art. 17 della legge reg. Lazio n. 9 del 2017 sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché, per effetto della privatizzazione, l’impiego pubblico sarebbe ormai disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle norme che regolano i rapporti di lavoro tra privati e la relativa disciplina andrebbe ricondotta alla materia dell’ordinamento civile’, di competenza esclusiva dello Stato, che deve garantirne l’uniformità su tutto il territorio nazionale”.
 
La Corte costituzionale spiega come “la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra, infatti, nella materia ‘ordinamento civile’ e spetta in via esclusiva al legislatore nazionale”. “La previsione, – spiega la sentenza – da parte della legge regionale impugnata, di applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, vìola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.”.
 
“A seguito della privatizzazione, – dichiara la Consulta – tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva, espressamente regolata dall’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni, prevede, al comma 2, ultimo periodo, che ‘[n]ell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità’ ed alla luce di tale previsione il contratto collettivo relativo al personale del Comparto funzioni locali ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa in questione. Pertanto, la legge impugnata vìola la sfera di competenza statale, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego”.

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