Tributi locali, in caso di contenzioso non si applica la riscossione frazionata - QdS

Tributi locali, in caso di contenzioso non si applica la riscossione frazionata

Salvatore Forastieri

Tributi locali, in caso di contenzioso non si applica la riscossione frazionata

martedì 12 Marzo 2019

Lo ha confermato, con ordinanza n. 5318 del 22 febbraio scorso, la Corte di Cassazione. Anche se si impugna l’avviso di accertamento, l’imposta va pagata per intero

ROMA – Tributi locali: in caso di contenzioso non si applica la riscossione graduale in pendenza di giudizio prevista per i tributi erariali. Lo ha confermato la Corte di Cassazione.
Strano, ma è così: tributi erariali si e tributi locali no.
 
Sappiamo che esiste il principio generale della immediata esecutività dell’atto impositivo, da qualunque organo dell’Amministrazione finanziaria provenga. Tuttavia, se il contribuente presenta ricorso contro un accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, in materia di imposte dirette o di Iva, è tenuto a pagare, provvisoriamente, a norma dell’articolo 15 del D.P.R.29/9/1973, soltanto un terzo dell’imposta pretesa dall’Amministrazione finanziaria, con i relativi interessi.
 
A norma dell’articolo 19 del D.Lgs. 472/1997, anche le sanzioni sono sospese, fino alla sentenza di primo grado favorevole all’ufficio.
 
Si badi bene che, nonostante esista l’obbligo del versamento del terzo entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, non si può parlare di un surrettizio ritorno del principio del “solve et repete”. Quest’ultimo principio subordinava, tanto tempo fa, la prosecuzione del contenzioso al pagamento di una parte o dell’intero ammontare dell’imposta, certamente discriminando, in questo modo, i meno abbienti. Proprio per questo motivo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 21 del 29 marzo 1961, ha dichiarato l’incostituzionalità della norma, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.
 
Il mancato tempestivo pagamento provvisorio previsto dal citato articolo 15, invece, pur essendo obbligatorio, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa, non ferma il processo tributario il quale prosegue, pertanto, anche se il contribuente non versa le somme dovute in pendenza di giudizio.
Anche nel processo tributario esiste il principio della immediata esecutività della sentenza.
 
Tuttavia, in base a quanto previsto dall’articolo 68 del Decreto Legislativo n.546 del 31/12/1992, se la sentenza della Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso del contribuente, l’imposta parzialmente già pagata a norma dell’articolo 15 del D.P.R. 602/73 deve essere rimborsata. Se il ricorso, invece, viene respinto, il contribuente è tenuto a pagare, con interessi ed anche con le sanzioni, fino a concorrenza dei due terzi dell’imposta complessivamente pretesa dall’ufficio nel caso proponga l’appello, ovvero l’intero, in caso di passaggio in giudicato.
 
Proseguendo nel contenzioso, se la sentenza della Commissione tributaria regionale è favorevole al contribuente, quest’ultimo ha diritto al rimborso di tutto quanto eventualmente pagato nel corso del giudizio. Se è favorevole all’Amministrazione finanziaria, il contribuente è tenuto a pagare l’intero ammontare del tributo, evidentemente con gli interessi e tutte le sanzioni.
Un sistema graduale di riscossione, quello previsto dalla normativa sul contenzioso tributario che, come è facile vedere, segue l’andamento del processo e, più in particolare, l’attendibilità della pretesa tributaria in relazione alla valutazione dei giudici di primo e di secondo grado.
 
Un sistema abbastanza condivisibile. Che non è applicabile, però, per i tributi locali.
Per questi tributi, come la Tari, l’Imu e la Tasi, infatti, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente è tenuto a pagarli per intero, anche se decide di presentare ricorso in Commissione Tributaria.
 
Lo ha confermato, con ordinanza n. 5318 del 22 febbraio scorso, la Corte di Cassazione la quale ha affermato che in materia di tributi locali non trova applicazione la riscossione frazionata prevista dall’articolo 68 del citato Decreto Legislativo 546/1992. Lo aveva già affermato anche la Commissione tributaria regionale di Palermo con sentenza n. 2345 del 2017.
Quindi, anche se l’avviso di accertamento riguardante tributi locali viene impugnato, l’imposta deve essere pagata per intero entro 60 giorni dalla notifica dell’atto contenente la pretesa fiscale, essendo inapplicabile, per questi tributi, a differenza di quelli erariali, la “riscossione frazionata” in pendenza di giudizio.
 
In mancanza del versamento, il Comune è legittimato a procedere alla riscossione coattiva, ferma restando, evidentemente, la possibilità dell’applicazione della sospensione giudiziale che può essere richiesta dal contribuente alla Commissione Tributaria Provinciale nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto Legislativo 546 del 1992.
 
Una differenza, quella di cui abbiamo parlato, la quale non pare abbia motivo di esistere, specialmente da quando la fiscalità degli Enti locali ha cominciato ad avere una dimensione ed un ruolo estremamente importante nel sistema tributario del nostro Paese.
è auspicabile, quindi, un intervento legislativo che equipari, anche nella fase della riscossione, i tributi locali a quelli erariali, anzi, più in generale, che detti regole assolutamente uguali per tutti i tributi per i quali è ammesso il ricorso in Commissione Tributaria.

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