Dati archiviati nel pc acquisibili senza autorizzazione - QdS

Dati archiviati nel pc acquisibili senza autorizzazione

Antonino Lo Re

Dati archiviati nel pc acquisibili senza autorizzazione

giovedì 14 Marzo 2019

Corte di Cassazione, ordinanza 6486: il professionista può opporsi appellandosi al segreto professionale. Al centro della vicenda un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza in uno studio odontoiatrico

ROMA – L’acquisizione di dati archiviati nel pc del professionista è considerata legittima se lui o il personale dello studio non si sia opposto, anche senza l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, prevista in caso dell’apertura coattiva dei contenitori.
 
A dichiararlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6486, la quale trae origine dal controllo effettuato dalla Guardia di Finanza in uno studio odontoiatrico, che era anche l’abitazione del professionista.
 
I militari hanno acquisito dal pc di quest’ultimo radiografie effettuate nei confronti dei clienti, sulla base dei quali era stato ricostruito induttivamente il volume di affari del medico.
 
In presenza di sentenza sfavorevole da parte della Ctr, il professionista è ricorso per Cassazione, lamentando che gli atti erano stati acquisiti illegittimamente perché i militari non erano in possesso della specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica, in più non era stato opposto il segreto professionale, in quanto il dentista al momento delle operazioni era assente. Motivazioni che la Suprema Corte non ha giudicato sufficienti, rigettando così l’esposto del medico.
 
Secondo i giudici, in assenza di opposizione del segreto professionale, deve ritenersi legittima l’acquisizione delle copia dell’hard disk del pc: “Non è contestata – si legge nella sentenza – in fatto la statuizione della Ctr secondo cui il segreto professionale non fu opposto dal contribuente e ciò, di per sé, induce a ritenere legittima l’estrazione della copia dell’hard disk del computer del contribuente pur in assenza della specifica autorizzazione di cui al comma 3 dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972”.
 
“Parte ricorrente – ha aggiunto la Suprema Corte – assume di non essere stata posta in condizione di opporre il segreto perché assente in occasione del nuovo accesso del 24 aprile 2007 in cui i verbalizzanti misero in atto detta operazione. In proposito giova osservare che le garanzie difensive, anche in relazione al disposto dell’art. 12 della I. n. 212/2000, non richiedono la necessaria presenza della parte e che, in ogni caso, anche quando il contribuente, in occasione della notifica del processo verbale di constatazione assume di avere avuto conoscenza di detta acquisizione, alcuna contestazione fu in quella sede sollevata. Lo stesso ricorrente ha d’altronde implicitamente ammesso che, nel procedere a detta operazione di back up dei dati archiviati nell’hard disk del computer di studio, i militari della Guardia di Finanza si siano avvalsi della collaborazione del personale di studio presente".
 
La Corte ha inoltre ribadito che, in ogni caso, l’illegittima acquisizione di dati e notizie da parte di verificatori comporta la loro inutilizzabilità solo ove siano violati i diritti costituzionali: "In materia tributaria, – ha proseguito la sentenza – le irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento non comportano, di per sé e in assenza di specifica previsione, la loro inutilizzabilità, salva solo l’ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, essendosi in proposito già rilevato che l’accesso domiciliare era stato debitamente autorizzato".
 
Viste le considerazioni enunciate dalla Cassazione, il professionista è stato condannato “al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017