Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l'anno 2019 - QdS

Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2019

Maria Papotto

Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2019

giovedì 14 Marzo 2019

Importo calcolato sul capitale sociale o sul fondo di dotazione risultante dall’ultimo Stato Patrimoniale. Le società di capitali (Spa, Sapa ed Srl) dovranno versarla entro il 18 marzo

ROMA – Le società di capitali – S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. – comprese quelle consortili, devono versare, entro il prossimo 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato), la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali per l’anno 2019. Sono obbligate a tale versamento anche le società in liquidazione volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluse le società fallite).
 
L’importo dovuto è stabilito in modo forfettario sulla base dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante dall’ultimo Stato Patrimoniale, vale a dire, pari a:
• 309,87 euro per le società con capitale sociale/fondo di dotazione non superiore a 516.456,90 euro;
• 516,46 euro per le società con capitale sociale/fondo di dotazione superiore a 516.456,90 euro.
 
Eventuali modifiche sul capitale sociale intervenute successivamente al 1° gennaio 2019 non hanno alcun effetto sull’ammontare della tassa dovuta.
 
Il pagamento va effettuato mediante il modello F24 telematico indicando nella sezione ‘Erario’:
• il codice tributo 7085;
• l’anno di riferimento 2019;
• l’importo dovuto.
 
Nel caso di inizio attività, e solo per il primo anno, il versamento dovrà essere effettuato utilizzando un bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a ‘Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali’, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, indicando nella sezione ‘eseguito da’ il nome del rappresentante legale e la denominazione sociale della società.
 
I soggetti obbligati dovranno versare la tassa annuale vidimazione libri sociali 2019 per i libri sociali obbligatori, ovvero:
• libro dei soci;
• libro delle obbligazioni;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
• ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
 
Restano esonerati dal versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali i seguenti soggetti:
• le società cooperative/di mutua assicurazione;
• i consorzi che non assumono la forma di società consortile;
• le società di capitali dichiarate fallite;
• le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva.
 
Il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972). Resta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per i versamenti oltre la scadenza prevista.

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