Trasparenza della P.a, meta lontana - QdS

Trasparenza della P.a, meta lontana

Francesco Corvo

Trasparenza della P.a, meta lontana

mercoledì 17 Febbraio 2010

Nonostante due leggi regionali (n. 22/2008 e n. 6/2009) prevedano l’obbligo di aggiornamento dei siti internet. Gullotta, delegato regionale Associazione Comunicazione pubblica: “Occorrono sistemi sanzionatori”

PALERMO – La Regione siciliana ha emesso negli ultimi due anni una serie di interventi legislativi atti a rendere la pubblica informazione sul web decisamente più trasparente, anticipando in taluni casi anche la legislazione italiana in materia.
L’art. 18, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22 ha previsto l’obbligo, per le amministrazioni comunali e provinciali, di rendere noti nei rispettivi siti internet istituzionali, per estratto, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio nonché le determinazioni sindacali e dirigenziali. Lo stesso obbligo, inoltre, è stato previsto per le aziende pubbliche (ex municipalizzate) dal successivo comma 2 per tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e per le determinazioni presidenziali e dirigenziali. Le predette disposizioni sono state integrate dall’art.10 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, innovando la normativa con l’obbligo dell’aggiornamento costante del sito e con la previsione di sanzioni connesse all’inosservanza dell’espletamento dei prescritti adempimenti.
Chiediamo a Rosario Gullotta, delegato regionale della Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale, da sempre impegnata nei servizi innovativi e progetti tecnologici per introdurre nella Pubblica Amministrazione elementi decisivi per affermare una diversa cultura della comunicazione e favorire i processi della trasparenza, dell’innovazione, della semplificazione, cosa ne pensa dell’innovativa realtà legislativa nata dalla Regione per la trasparenza online.
I siti internet di Regione ed enti locali rispettano il principio di trasparenza previsto dalla legge?
“In alcuni casi sì. Mi riferisco soprattutto all’obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi, giacché comporterebbe, per quegli Enti inadempienti, il mancato trasferimento del fondo per le Autonomie Locali. Mentre, per altri casi ove non è stato previsto alcuna sanzione, assistiamo ad una elusione delle norme e mi riferisco soprattutto alla legge 69 del 2009 e all’obbligo di pubblicità dei dati relativi alla dirigenza ed ai tassi di assenza e di maggiore presenza del personale”.
Possono queste leggi essere applicate anche a enti esterni che lavorano per conto della Regione o degli enti territoriali?
“Ritengo di sì. Anzi è auspicabile che ciò possa avvenire in tempi brevi in modo che anche chi svolge un servizio pubblico, a prescindere se trattasi di società privata o meno, si attenga agli obblighi di trasparenza dettati per le Pubbliche Amministrazioni”.
Vista la scarsa applicazione della legge 150/2000 nel settore della comunicazione, possiamo sperare che le leggi in materia di trasparenza online giungano ad una piena attuazione?
“Come ho già detto prima, per consentire una maggiore applicazione di tutte le norme in materie di trasparenza, oltre a prevedere dei sistemi sanzionatori o premianti, risulta fondamentale  garantire il buon funzionamento degli Urp, perché i principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa sono garantiti dalle funzioni che la L.150 e successive Direttive nazionali attribuiscono loro. Proprio per tale motivo la scorsa settimana siamo stati ricevuti dall’assessore Regionale alla Funzione Pubblica e alle Autonomie Locali, Caterina Chinnici, al fine di definire alcune azioni volte a stimolare tutti gli Enti pubblici Siciliani ad attivare o migliorare le attività di informazione e comunicazione, che dovrebbero essere svolte dagli Uffici Stampa e dagli Uffici per le Relazioni con il Pubblico mediante l’impiego di personale dotato di specifica professionalità. Naturalmente, per consentire ciò, abbiamo proposto di prevedere soluzioni incentivanti o sanzionatori per tutte quelle Amministrazioni che in qualche maniera abbiamo istituito strutture di informazione e di comunicazione ed operato secondo quanto disposto dalla legge 150 del 2000 e dal Dpr 442 del 2001”.
 


Prorogata al 1° luglio 2010 la cessazione dell’efficacia delle pubblicazioni in forma cartacea
 
La trasparenza dell’azione pubblica è al centro dell’attività del Governo. L’iniziativa di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, relativa alla pubblicazione sul web dei dati, valutazioni ed esiti delle contrattazioni ne è una prova lampante.
Il presagio si ha con l’art. 21 della legge n. 69 del 2009 che prevede: l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare nel proprio sito internet le i curricula, stipendi annui, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici di lavoro di dirigenti e segretari comunali e provinciali, e inoltre di rendere noti i rapporti di presenza e di assenza del personale. Nell’art. 32 della stessa legge n. 69, nello specifico il primo comma recita: “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il medesimo articolo, al comma 5, ordina la cessazione di efficacia della pubblicazione in forma cartacea, fissata anch’essa in data 1 gennaio 2010, prorogata al 1° luglio 2010, così come previsto dall’art. 3 del cosiddetto “Decreto mille proroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009. L’Albo Pretorio on line va finalmente a sostituire il vecchio modello cartaceo esposto all’interno degli enti pubblici. In esso vanno a confluire tutti i documenti prodotti dall’ente come delibere, provvedimenti definitivi, avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, procedimenti amministrativi, licenze commerciali, avvisi disponibilità di alloggi in affitto, gare d’appalto, bandi di concorso, elenco degli abusi edilizi, atti amministrativi di carattere generale, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati.

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