Il commissario dello Stato impugna legge sull’Agriturismo - QdS

Il commissario dello Stato impugna legge sull’Agriturismo

Raffaella Pessina

Il commissario dello Stato impugna legge sull’Agriturismo

sabato 20 Febbraio 2010

L’articolo 13, co. 1, in contrasto con gli articoli 12 e 13 dello Statuto della Regione. Regolamenti attuativi devono provenire dalla Giunta non dall’assessore

PALERMO – Il commissario dello Stato Michele Lepri Gallerano ha impugnato, per violazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto della Regione siciliana, l’art. 13, 1° comma del disegno di legge n. 337 sull agriturismo in Sicilia, approvato dall’Assemblea Regionale nella seduta dell’11 febbraio scorso. L’articolo attribuiva all’assessore regionale, anziché alla Giunta di Governo, la potestà di emanare il regolamento esecutivo della legge regionale stessa.
Al 1° comma infatti è scritto: “Con decreto dell’assessore regionale delle Risorse agricole ed alimentari sono emanate le disposizioni applicative della presente legge, ad esclusione delle materie disciplinate dall’art. 5 e dal comma 4 (norme igienico sanitarie e di sicurezza)”.
Il commissario Lepri Gallerano scrive nell’impugnativa, che tale disposizione “si pone in palese contrasto con l’art. 12, 4° comma, dello Statuto, che attribuisce al Governo regionale nel suo complesso la competenza ad emanare i regolamenti”.
Il commissario prosegue specificando che “la norma, avrebbe dovuto essere emanata con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale nel rispetto del 4° comma dell’art. 12 e dell’art. 13 dello Statuto”. Inoltre, nella delibera della Corte dei Conti n. 26 del 17 marzo 2009, viene chiarito che l’attribuzione all’assessore regionale della competenza ad emanare disposizioni attuative di una legge regionale non solo sottrae  tali provvedimenti al sistema di garanzie ordinamentali, ma altera anche le competenze costituzionali dell’esecutivo regionale.
La disposizione si pone in contrasto anche con il D. lgs C.P.S. n. 204 del 1947 sulle “ Norme per l’attuazione dello Statuto” il cui articolo 13 attribuisce la funzione regolamentare esclusivamente al Presidente della Regione e con il D. leg.vo n. 373 del 2003 sulle norme di attuazione dello Statuto concernenti l’esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, il cui articolo 9, comma 2 prevede, per i regolamenti, la deliberazione della Giunta di Governo, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di  Giustizia Amministrativa, nonché dell’art. 2 del D. leg.vo  n. 655 del 1948, come modificato dal D. leg.vo n. 200 del 1999, che impone il controllo di legittimità della Corte dei Conti sugli stessi.
Il Commissario dello Stato aggiunge che “la regola statutaria preclude che venga considerato applicabile il comma 3 dell’art. 17 della legge 400/1988 (attività di Governo).

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