Motivazioni del Commissario impugnando la Finanziaria - QdS

Motivazioni del Commissario impugnando la Finanziaria

Lucia Russo

Motivazioni del Commissario impugnando la Finanziaria

martedì 12 Maggio 2009

Il ricorso alla Consulta configura la violazione di numerosi articoli della Costituzione. Si tratta di sei norme nelle Disposizioni programmatiche 2009

PALERMO – Sei le disposizioni della Finanziaria impugnate dal Commissario dello Stato per la  Regione Siciliana dinanzi alla Corte Costituzionale. Precisamente si fa riferimento al disegno di legge n° 250 dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009” approvato dall’Ars il 30 aprile 2009. Di seguito i punti specificati:
– l’art. 8, comma 3 relativo al patto di stabilità interno regionale per violazione degli articoli 117, 119, 2° comma e 120 della Costituzione;
– l’art. 29 relativo al censimento degli alloggi popolari limitatamente all’inciso “1 ter. I Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari possono regolarizzare la posizione dei detentori senza titolo degli alloggi previo pagamento delle mensilità del canone dovuto”, per violazione degli articoli 3, 97 e 119, comma 5, della Costituzione;
– l’art. 34  relativo al programma di interventi per l’edilizia abitativa per violazione dell’articolo 81, 4° comma della Costituzione;
– l’art. 58, concernente la definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani per violazione dell’articolo 117, comma 2 lett. e) della Costituzione e degli articoli 14, 17 e 36 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, nonché del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074;
– l’art. 61, commi 2 e 3,  relativo alle misure di contenimento dell’emergenza ambientale  per violazione degli articoli 3, 5, 24, 100, 103, 113 e 114 della Costituzione e dell’art. 15, comma 2, dello Statuto Speciale della Regione Siciliana;
– l’art. 77  relativo alle norme in materia di concessione di contributi per violazione degli articoli 97 e 81, 3° e 4° comma, della Costituzione.

Nel testo integrale del ricorso alla Corte Costituzionale, in merito al primo punto, ad esempio, si legge che “la generalizzata esclusione di tutte le spese d’investimento dal patto di stabilità interno (…) è idoneo a comportare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica privi di adeguata compensazione”.
Per gli alloggi popolari è individuata un’indiscriminata e generica sanatoria delle occupazioni “sine titulo” degli alloggi, con il mero pagamento delle mensilità del canone dovuto anche indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Per quanto riguarda gli interventi di edilizia abitativa, il cui finanziamento comporta una spesa di 80 milioni, sarebbe in contrasto con l’articolo 81, 4° comma della Costituzione, in quanto priva di idonea sufficiente copertura finanziaria.
Per il tributo speciale, di cui all’art. 58 delal finanziaria, si specifica che “La Regione non ha competenza legislativa per modificare i termini, le procedure di accertamento, le modalità nonchè l’ammontare. Tale tributo è infatti di natura erariale.
Per l’emergenza ambientale si configura una lesione dell’autonomia degli enti territoriali facenti parti dell’Ato.

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