Finalmente disciplina negli uffici pubblici - QdS

Finalmente disciplina negli uffici pubblici

Pierangelo Bonanno

Finalmente disciplina negli uffici pubblici

mercoledì 24 Marzo 2010

Con la circolare dell’11 Marzo 2010 del dg del Dipartimento reg. Funzione Pubblica e Personale, Giovanni Bologna. La pubblicazione del Codice sul sito dell’Amministrazione equiparata all’affissione all’ingresso del lavoro

PALERMO – Nella circolare dell’11 Marzo 2010 a firma del dirigente generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, Giovanni Bologna, sono state fornite le “prime indicazioni” sull’applicazione, all’interno dell’amministrazione regionale, delle norme del decreto legislativo n.150 del 2009, la c.d. legge Brunetta.
In particolare, la circolare si sofferma sulle nuove disposizioni presenti nello stesso decreto, che introducono un nuovo assetto in materia di sanzioni disciplinari. La circolare è consultabile sul sito www.regione.sicilia.it/presidenza/personale.
Il Decreto legislativo a cui fa riferimento la Circolare siciliana mira, nel dettaglio, alla razionalizzazione del lavoro pubblico, al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, all’implementazione dei livelli di produttività ed al riconoscimento di meriti e demeriti del personale e dei dirigenti pubblici. E ciò all’insegna della trasparenza, principio ispiratore della riforma, intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni che ruotano intorno alla P.a.
Il provvedimento tocca tutti gli aspetti in cui si articola la gestione delle risorse umane nelle P.a.: l’introduzione del metodo della misurazione e valutazione delle performance; la valorizzazione del merito e la penalizzazione dei demeriti; le nuove regole per la contrattazione; il ruolo, l’autonomia e gli incarichi dei dirigenti; la responsabilità dei dirigenti e del personale; le procedure e le sanzioni disciplinari; le novità in tema di organizzazione interna.
L’applicazione della Riforma Brunetta al personale regionale è stata sancita da un parere reso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione, in data 4.12.09, con il quale si ribadiva che la legge regionale, cioè la l.r. n.10/00, stabilisca un rinvio dinamico, quindi automatico, alla legge nazionale in materia.
 In particolare, si stabilisce che la competenza ad irrogare le sanzioni di minore gravità, come il rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa fino a quattro ore e sospensione dal servizio fino a dieci  giorni, è del dirigente generale del dipartimento presso cui il dipendente presta servizio, il quale nel momento in cui ha notizia di comportamenti punibili con tali sanzioni, escluso il rimprovero verbale, già normato dal Contratto collettivo regionale, entro il termine di 20 giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente e lo convoca per il contradditorio a sua difesa, con la eventuale presenza di un rappresentante sindacale, con un preavviso di 10 giorni.
Nel caso di sanzioni superiori a dieci giorni la competenza ad irrogare le stesse rimane in capo all’Ufficio unico per i procedimenti disciplinari. Anche in questo caso rimane la responsabilità del dirigente generale del Dipartimento di competenza di trasmettere all’Ufficio unico per i procedimenti disciplinari, entro il termine di cinque giorni, dalla notizia del fatto, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Ricevuta la segnalazione disciplinare, l’Ufficio dei procedimenti disciplinari avvia il relativo procedimento entro 40 giorni dalla data di ricezione della stessa, ed è obbligato a concludere l’intera procedura entro 120 giorni da quando il dirigente generale acquisisce conoscenza del fatto.
È utile segnalare che la stessa circolare ricorda ai dipendenti regionali come la pubblicazione del Codice disciplinare sul sito dell’Amministrazione venga equiparata alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
 


Il nuovo sistema sanzionatorio dei dipendenti regionali secondo la circolare Funzione Pubblica dell’ 11.03.2010
 
Art. 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare
(articolo introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009)
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 15 GIORNI

Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare
(articolo introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009)
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON PREAVVISO
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO

Art. 55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare
(articolo introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009)
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DA TRE GIORNI A TRE MESI
COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ
SOSPENSIONE PER UN MASSIMO DI TRE MESI

 

 
Infrazioni e relative sanzioni secondo il d.lgs. 150 del 2009
 
Il D.lgs n.150 del 2009 introduce nuove tipologie di infrazioni e relative sanzioni applicabili, anche, ai dipendenti della Regione Siciliana, aggiornando le norme in materia. Nella stessa circolare dell’assessorato regionale alla Funzione pubblica si trovano utili riferimenti in ordine ai nuovi articoli introdotti dalla legge “Brunetta”, sia alle relative sanzioni, che ai casi al verificarsi dei quali le sanzioni saranno applicate.
La tabella presente nella pagina indica la maggiore severità introdotta nei confronti dei dipendenti pubblici. Nel dettaglio l’art. 55-bis. prevede come sanzione la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino ad un massimo di 15 giorni, nei casi di: dichiarazioni false o reticenti e rifiuto di collaborazione con l’autorità disciplinare su informazioni rilevanti per procedimenti disciplinari in corso. La sanzione potrà essere irrogata sia al lavoratore del comparto non dirigenziale che al dirigente.
L’art. 55-quater prevede il Licenziamento disciplinare con preavviso nei casi di: assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche se non continuativi, superiori a tre, in un biennio, e comunque per più di sette giorni nel corso dell’ultimo decennio ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; rifiuto ingiustificato del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; insufficiente rendimento, per un arco temporale non inferiore al biennio, dovuto a violazione di obblighi concernenti la propria prestazione.
Lo stesso articolo prevede il licenziamento disciplinare senza preavviso nei casi di: falsa attestazione della presenza in servizio o giustificazione dell’assenza mediante certificato medico falso o che attesta falsamente uno stato di malattia; falsità documentali o dichiarative ai fini dell’assunzione o della progressione di carriera; reiterazione, nell’ambito del lavoro, di condotte in qualsiasi modo lesive dell’onore e dignità altrui; condanna penale definitiva, che importi interdizione perpetua dai pubblici uffici o comunque l’estinzione del rapporto di lavoro.
L’art.55 sexies prevede: la sospensione dal servizio da tre giorni a tre mesi, nel caso in cui, a causa della condotta del dipendente in violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, l’Amministrazione sia condannata al risarcimento del danno; il collocamento in disponibilità per il lavoratore, che abbia cagionato un grave danno al funzionamento dell’ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza; la sospensione per un massimo di tre mesi nei confronti dei soggetti aventi qualifica dirigenziale, che abbiano omesso o ritardato l’esercizio dell’azione disciplinare, senza giustificato motivo; la sospensione per un massimo di tre mesi, per i soggetti non aventi qualifica dirigenziale, che abbiano omesso o ritardato senza giustificato motivo atti relativi a procedimenti disciplinari.

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