Una bussola per orientarsi nella giungla dei prestiti - QdS

Una bussola per orientarsi nella giungla dei prestiti

Elisa Latella

Una bussola per orientarsi nella giungla dei prestiti

mercoledì 24 Marzo 2010

Gli ultimi dati Assofin indicano un crescente indebitamento delle famiglie attraverso i prestiti personali. La Sicilia supera per erogazioni (6 mld di €) regioni come Piemonte e Veneto

PALERMO – Le famiglie continuano ad indebitarsi attraverso i prestiti personali. Gli ultimi dati Assofin relativi al 2008 indicano che la crescita è continua (+1,4 %) rispetto al 2007. La Sicilia supera per erogazioni (6 miliardi di euro) regioni come Piemonte e Veneto. Un dato che fa pensare. Perché mentre per le generazioni precedenti il prestito era un modo per affrontare una spesa straordinaria, come l’acquisto della casa, dei mobili, al limite dell’automobile, nel primo decennio successivo al 2000 ci si indebita sempre più spesso purtroppo per affrontare necessita quotidiane, anche nell’Isola. Tuttavia, anche quando per fortuna non è così, ed il prestito è realmente il modo per affrontare  un’uscita eccezionale, i consumatori si trovano spesso in una vera e propria giungla non sempre trasparente di offerte di credito.
A questo proposito Banca d’Italia ha assunto una posizione molto netta attraverso una serie di indicazioni e di direttive a tutela del consumatore ed un forte incentivo alla “educazione finanziaria” di grandi e piccoli, perché sia giovani che adulti spesso vengono sorpresi a non conoscere la differenza tra credito al consumo nella forma del prestito e dilazione di pagamento, la differenza tra tan e taeg e a ignorare i diritti che hanno quando sottoscrivono un contatto di finanziamento.
Andiamo a vedere di cosa si tratta e soprattutto chi può erogare credito al consumo “nella forma del prestito” . Gli unici enti autorizzati sono le banche (che possono anche svolgere attività di raccolta di risparmio) e gli intermediari finanziari (che possono erogare solo credito). Gli intermediari finanziari che concedono il credito al consumo sono iscritti negli elenchi previsti dall’articolo 106 e dall’articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia dell’1 settembre del 1993, n° 385. Gli elenchi, tenuti dalla Banca d’Italia, sono pubblici e disponibili su internet. I soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nei citati elenchi non possono concedere prestiti ai consumatori; diversamente, sono perseguibili penalmente ai sensi dell’articolo 132 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
A loro volta banche e intermediari per promuovere i loro servizi si possono avvalere di collaboratori specializzati ( promotori finanziari, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi) che devono essere regolarmente iscritti in albi professionali. è diversa l’ipotesi della dilazione di pagamento del prezzo, concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica prevista del testo unico. Questi ultimi non possono chiedere al consumatore interessi a titolo di corrispettivo della dilazione del pagamento del prezzo, perché ciò equivarrebbe ad un’erogazione di prestito, riservata, come si è detto  alle banche e agli intermediari finanziari, i quali, proprio per la delicatezza della funzione che esercitano, sono tenuti a particolari obblighi di trasparenza e di riservatezza nei confronti dei consumatori.
 


Tan e Taeg: ecco spiegate le differenze
 
Nella documentazione precontrattuale, cioè nei documenti informativi messi a disposizione dei consumatori prima della conclusione del contratto, e nei contratti di credito al consumo, sono indicati due tassi, il tan e il taeg, in sigla rispettivamente tasso annuo nominale e  tasso annuo effettivo globale.
Il primo esprime – in termini percentuali rispetto al capitale erogato – il tasso annuo di interesse praticato, il secondo il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori. Il taeg è quindi sempre superiore al tan ed è il termine reale di paragone fra le proposte di credito al consumo disponibili sul mercato. In particolare, sono inclusi nel calcolo del taeg le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e dirette ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, il costo dell’attività di mediazione svolta da terzi, ove necessaria per l’ottenimento del credito, le altre spese del contratto ad eccezione di quelle escluse dal calcolo del taeg. Queste ultime sono: le somme dovute per inadempimento di obblighi contrattuali da parte del consumatore, inclusi gli interessi di mora; le spese per le assicurazioni e le garanzie diverse da quelle incluse; le spese di trasferimento fondi e di tenuta dei conti (purché il consumatore possa scegliere il conto sul quale fare confluire il finanziamento e si tratti di spese non particolarmente elevate). Si tratta di spese che comunque vanno evidenziate nella documentazione fornita al consumatore prima della conclusione del contratto e nel contratto.

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