L’arbitrato bancario finanziario per le controversie nate in banca - QdS

L’arbitrato bancario finanziario per le controversie nate in banca

Luca Insalaco

L’arbitrato bancario finanziario per le controversie nate in banca

mercoledì 14 Aprile 2010

Un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi su “questioni” fino a 100.000 euro. Senza limiti di importo se all’Organo decidente viene chiesto di accertare diritti

PALERMO – Se i rapporti con banca sono burrascosi non necessariamente ci si deve rivolgere ad un giudice. Da qualche anno è attivo l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti, le banche e gli altri intermediari finanziari. Rispetto al ricorso al giudice, l’Abf (da non confondere con l’arbitrato o con la conciliazione) è più semplice, rapido ed economico.
L’Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi sulle controversie che riguardano operazioni e servizi bancari o finanziari, quali i conti correnti, i mutui ed i prestiti personali. Il costo per presentare un ricorso è di 20 euro, cifra che viene rimborsata in caso di accoglimento del ricorso. Inoltre, non è richiesta l’assistenza di un avvocato. Il limite di competenza per valore dell’Arbitro è di 100 mila euro, se il cliente chiede una somma di denaro, mentre è senza limiti di importo se all’Organo decidente viene chiesto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si contesta alla banca la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
La competenza dell’Abf, invece, è esclusa per le controversie che attengano ai servizi ed alle attività di investimento, a quelle che riguardino beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari (per esempio, il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo), oltre alle controversie già all’esame dell’autorità giudiziaria, di arbitri o conciliatori. Qual è l’iter da seguire? Prima di rivolgersi all’Arbitro, si deve presentare reclamo all’intermediario, che deve avere al suo interno un apposito ufficio o una figura responsabile della gestione dei reclami.
Il reclamo deve avere una risposta entro 30 giorni dalla presentazione. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta o non la riceve entro i termini previsti, può presentare ricorso all’Arbitro entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Il modulo per il ricorso è disponibile sul sito web dell’Abf (www.arbitrobancariofinanziario.it) oltreché presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, e può essere inviato per posta, fax o Pec o consegnato a mano alle filiali della Banca d’Italia o alla segreteria tecnica competente. Non appena presentato il ricorso, il cliente – pena lo stop o il ritardo della procedura – deve inviarne subito copia all’intermediario con una raccomandata a/r o per posta elettronica certificata. La fase istruttoria passa poi nelle mani della segreteria tecnica, che la svolge esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti. Il Collegio si pronuncerà entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria avrà ricevuto le controdeduzioni dell’intermediario, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle. Dopo la decisione, il cliente potrà ricorrere all’autorità giudiziaria o attivare le altre azioni previste dall’ordinamento per la tutela dei propri interessi. I collegi decidenti sono tre: Milano (per l’Italia settentrionale), Roma (per il Centro) e Napoli (per le regioni del Sud).
 

 
Importante che le banche adeguino i propri servizi tecnologici
 
PALERMO – “L’Arbitro Bancario Finanziario è uno strumento importante, ma da solo non è sufficiente. Le banche devono capire che gran parte dei soldi che guadagnano devono essere reinvestiti per migliorare i propri servizi tecnologici, in modo da non fare incorrere i clienti in truffe di vario genere, come la clonazione delle carte di credito”. Lo ha detto Anna Bartolini, componente del Collegio milanese dell’Abf, in occasione del Quarto seminario sul “Diritto dei Consumi” organizzato il mese scorso presso la Camera di Commercio di Palermo. Sulla stessa linea anche l’avvocato Alessandro Palmigiano, il quale ha ricordato la sentenza con la quale, di recente, il Tribunale di Palermo ha condannato Poste Italiane per non avere adottato i migliori e più moderni sistemi tecnologici per evitare l’odioso fenomeno del “phishing”, sancendone quindi la responsabilità per i danni subiti dall’utente.

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