Sanità, monitoraggio continuo dei conti - QdS

Sanità, monitoraggio continuo dei conti

Maria Francesca Fisichella

Sanità, monitoraggio continuo dei conti

venerdì 30 Aprile 2010

Gli articoli 14 e 15 del nuovo Patto per la Salute su Garanzia dell’equilibrio economico-finanziario e Piani di rientro. Tutti i provvedimenti di spesa e programmazione visionabili tramite accesso alla piattaforma ministeriale

PALERMO – Nei giorni scorsi la riforma della sanità siciliana (legge 5 del 2009 ) ha “festeggiato” il suo primo anno di vita. Pur alla luce del cosa è stato fatto e cosa ancora c’è da fare, in quella occasione si è voluta sottolineare la riduzione della spesa totale, che da 8,8 miliardi di euro è passata a 8,1.
Ma il disequilibrio economico è una realtà sempre da monitorare. A ricordarlo ci pensa l’art. 13 del nuovo Patto per la salute 2010-2012, che affronta il tema della “Garanzia dell’equilibrio economico-finanziario”, che si esaminerà in questa sede insieme all’art. 14 riguardante i “Piani di rientro per le regioni inadempienti rispetto ad adempimenti diversi dall’obbligo di equilibrio di bilancio” e poi ancora l’art. 15 riferito al tema “Piano nazionale della prevenzione”.
Per quelle regioni che risultano in disequilibrio economico non coperto in tutto o in parte, si applicano, oltre le procedure riguardanti l’innalzamento automatico delle aliquote Irap e Irpef, anche il blocco automatico del turn-over del personale del Ssr sino al 31 dicembre del secondo anno successivo, e il divieto di effettuare spese non obbligatorie per lo stesso periodo. Alla luce di ciò, gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono ritenuti nulli.
In sede di verifica annuale degli adempimenti la Regione interessata sarà tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto di tali obblighi.
Cosa è lo standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale? È definito standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento. Nel caso di raggiungimento o superamento di tale standard, la Regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l’ausilio dell’Aifa e dell’Agenas (ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004), che contenga sia le misure di riequilibrio dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l’equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso che dovrà essere approvato dalla Regione, e valutato poi dalla Struttura tecnica di monitoraggio.
In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della Regione commissario ad acta a seguito della cui nomina in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato regionale competente. Inoltre sono incrementate in via automatica, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti.
La verifica dell’attuazione del piano di rientro è prevista con periodicità trimestrale ed annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie se ritenute necessarie. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul Servizio sanitario regionale indicati nel Piano, sono trasmessi alla piattaforma informatica del ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di monitoraggio citati all’articolo 3.
L’accesso al maggior finanziamento dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso è subordinato all’approvazione del piano da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione. L’erogazione del maggior finanziamento, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell’approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Mentre le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell’attuazione del Piano.
Qualora l’esito delle verifiche mettesse in luce l’inadempienza della Regione, il Consiglio dei ministri diffida la Regione interessata ad attuare il piano, e in caso di perdurante inadempienza, si nomina il presidente della Regione quale commissario ad acta per l’intera durata del Piano di rientro. E nel caso che… nemmeno il presidente della Regione, nominato commissario ad acta riesca nell’intento, il Consiglio dei ministri adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione.
 


Regioni interessate dai piani di rientro possono utilizzare  le risorse Fas (delibera Cipe 1/09) a copertura dei debiti
 
Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell’attuazione del piano, sempre il Consiglio dei ministri, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.
Lo Stato dal canto suo si impegna a garantire che, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge attuativa della presente Intesa, non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri. Inoltre, le Regioni interessate dai piani di rientro, d’intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse Fas relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera Cipe n. 1/2009, nel limite individuato nella delibera di presa d’atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del Cipe; e poi limitatamente ai risultati d’esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico Piano di rientro dei disavanzi sanitari è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009.



Maggiori finanziamenti ammessi solo tramite Accordi sottoscritti
 
Per quanto riguarda i “Piani di rientro per le regioni inadempienti rispetto ad adempimenti diversi dall’obbligo di equilibrio di bilancio” per le Regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall’obbligo dell’equilibrio di bilancio sanitario, tali Regioni possono chiedere la sottoscrizione di un Accordo, con il relativo piano di rientro, valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio e dalla Conferenza Stato-Regioni. La sottoscrizione dell’Accordo e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l’accesso al maggior finanziamento dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal Piano di rientro. L’erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all’80 per cento a seguito della sottoscrizione dell’Accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell’attuazione del Piano. Anche in questo caso come nel precedente la verifica dell’attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale ed annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie.
È da dire che le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un Accordo con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo Accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010.
In caso, però, di mancata sottoscrizione dell’Accordo entro i successivi 90 giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.
Il “Piano nazionale della prevenzione” (art. 15) è invece da approvare entro il 30 giugno 2010. Le Regioni e le Province autonome convengono di confermare per gli anni 2010- 2012, per la completa attuazione del Piano, come previsto dall’articolo 4 dell’Intesa del 23 marzo 2005, di destinare 200 milioni di euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

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