Disoccupazione: nuove procedure per la verifica e l’accertamento - QdS

Disoccupazione: nuove procedure per la verifica e l’accertamento

Massimo Mobilia

Disoccupazione: nuove procedure per la verifica e l’accertamento

sabato 01 Maggio 2010

Pubblicato sulla Gurs del 23 aprile il decreto dell’assessorato regionale al Lavoro e alle politiche sociali. Intanto i dati Istat ci relegano al primo posto in Italia con il 13,9% di disoccupati

PALERMO – Sale la disoccupazione in Sicilia. Gli ultimi dati dell’Istat, infatti, ci dicono che nell’ultimo trimestre del 2009 la nostra Regione ha fatto registrare un tasso di disoccupazione del 14,1 %, in aumento dello 0,3 % rispetto allo stesso periodo del 2008 quando arrivava al 13,8 %.
Si tratta della percentuale più alta rispetto alle altre regioni, ad eccezione della Sardegna, unica regione a superarci con un tasso del 15,4 %, ma restiamo ultimi sul dato riferito a tutto l’anno, dove la percentuale del 13,9 % è la più alta d’Italia e rimane pressoché invariata rispetto al 2008 quando la disoccupazione era ferma al 13,8 %. Ciò significa che su una forza lavoro di 1 milione e 700 mila unità, 1 milione e 464 mila sono occupati, in gran parte nel settore dei servizi, mentre le persone in cerca di occupazione sono 236 mila.
Di fronte a questi numeri è chiaro che le richieste per l’accertamento dello stato di disoccupazione, affollano gli uffici regionali. Per questo motivo, l’assessorato della Famiglia, politiche sociali e lavoro, ha emesso un decreto, pubblicato sulla Gurs n. 20 del 23/04/2010, per chiarire le nuove “Procedure in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione”.
Nel testo si precisa che il soggetto interessato, per vedersi riconosciuto lo status di disoccupato, deve presentarsi presso “l’Agenzia regionale per l’impiego”, insieme ad una “dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa”. Questa dichiarazione si rende necessaria per concordare le misure funzionali alla ricerca attiva di un lavoro, a cui la persona interessata è obbligata ad adempiere, attraverso la sottoscrizione di un “patto di servizio” e un “piano di azione individuale”, dove va specificata la qualifica professionale e il trattamento economico previsto dal relativo contratto collettivo di settore.
La perdita dello stato di disoccupazione viene sancita, invece, quando il lavoratore, senza giustificato motivo, non si sia presentato ad un colloquio di orientamento o abbia rifiutato una congrua offerta di lavoro. In questi casi, non potrà presentare una nuova domanda di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, per i tre mesi successivi alla perdita dello status di inoccupazione. Le giustificazioni previste, per motivi strettamente personali, di salute o qualsiasi altro impedimento oggettivo, vanno però necessariamente documentate entro i dieci giorni successivi alla data del colloquio. Alcuni lavori, possono comunque consentire la conservazione o la sospensione temporanea della disoccupazione. L’offerta di lavoro, invece, dev’essere coerente con quanto stabilito nel “patto di servizio” e nel “piano di azione individuale”, considerando anche le condizioni di vita della singola persona.
L’intervento dell’assessore al Lavoro, Lino Leanza, si inserisce nelle politiche di prevenzione volte ad alleviare la disoccupazione giovanile o di lunga durata, attraverso progetti che favoriscano l’accrescimento delle competenze professionali, con lo scopo di inserire o reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro.
 


L’approfondimento. I disoccupati sono chiamati a frequenti colloqui orientativi
 
PALERMO – Lo “stato di disoccupazione”, una volta accertato, dev’essere anche verificato. Il nuovo decreto dell’assessorato regionale al Lavoro stabilisce, infatti, che la persona riconosciuta “disoccupata” è obbligata a dimostrare l’immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro. Per questo motivo viene chiamata a frequentare corsi di formazione o di riqualificazione professionale e ad accettare, qual’ora gli si presenti, una congrua offerta di lavoro o una misura concordata di inserimento lavorativo. La verifica dell’effettiva permanenza nello status di disoccupato viene effettuata periodicamente dall’Agenzia regionale per l’impiego, anche secondo gli obblighi che il soggetto interessato ha sottoscritto nel “patto di servizio” e nel “piano di azione individuale”.
Il decreto dice anche che il soggetto privo di lavoro che utilizza lo stato di disoccupazione per mantenere la propria condizione, è chiamato a presentarsi presso i servizi competenti per un successivo colloquio di orientamento, per verificare se questi si sia realmente attivato per la ricerca di lavoro, ma anche per ridefinire, nel caso se ne riconosca la necessità, il percorso di inserimento lavorativo o di riqualificazione del soggetto stesso.

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