La Pa frega la Pec e 50 milioni di italiani - QdS

La Pa frega la Pec e 50 milioni di italiani

Sebastiano Attardi

La Pa frega la Pec e 50 milioni di italiani

sabato 08 Maggio 2010

Fregatura. A quasi due settimane dal Pec day, sono ancora milioni gli italiani che non possono dialogare con la Pa attraverso Pec perché questa ne è sfornita. Affinché sia riconosciuto il valore legale, anche il ricevente deve essere dotato di Pec. Il consumatore non può chiedere nemmeno il risarcimento dei danni.

CATANIA – La Posta elettronica certificata (Pec) è una realtà che esiste da diverso tempo, grazie ai “provider” ed anche grazie ad alcuni servizi bancari che già l’hanno offerta gratis ai propri clienti. Tuttavia, recentemente, il governo italiano (su precise direttive del Ministro Brunetta) ha offerto la possibilità, ad ogni cittadino, di munirsi di una Pec.  Che cosa occorre per ottenere un indirizzo di Posta elettronica certificata?
La risposta è semplice, in quanto è stato creato l’apposito portale www.postacertificata.gov.it, sul quale,  invero, si trovano tutte le informazioni necessarie nonché le relative istruzioni che, passo dopo passo, ci introducono nel relativo iter. Dunque, andando sul  sito www.postacertificata.gov.it, ogni cittadino si potrà registrare e prenotare, gratuitamente (almeno sino ad ora, ma domani?), per ottenere un account pec. Una volta confermata la procedura (servendosi del proprio computer), dopo ci si dovrà recare, necessariamente, presso uno degli uffici postali (gli abilitati sono oltre 6.000), sparsi  sul territorio italiano, portando con sé un documento d’identità ed il codice fiscale. È necessario, però, essere maggiorenni.
La “Pec” ha la stessa valenza legale di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Oltre che spedire una richiesta o poter richiedere un documento (alla pubblica amministrazione), od effettuare iscrizioni a scuole e così via, è anche possibile archiviare, nel proprio computer, tutta la posta (sia in partenza che in arrivo) con la relativa documentazione allegata.
Insomma la Pec è un mezzo ultramoderno per poter comunicare, in tempi reali, con tutti ma soprattutto con le pubbliche amministrazioni. L’elenco pubblico dei gestori della Pec è accessibile sul sito www.cnipa.gov.it, oppure al numero verde 800 104 464. 
Ciò premesso, va qui ricordato che la “pec”  è diventata un obbligo di legge, innanzitutto, per i liberi professionisti la cui attività lavorativa è subordinata all’iscrizione in un albo od elenco istituito con legge dello Stato. Comincia a trovare effetto, dunque, la rivoluzione informatica, fortemente voluta dal Governo per la riduzione dei costi d’ impresa, la velocizzazione della burocrazia e l’efficienza della pubblica amministrazione. Il successivo percorso vede, come ulteriori protagonisti dell’innovazione le aziende e le diverse articolazioni ed amministrazioni dello Stato. Lo scopo dell’intera operazione è, in breve,  quello della massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, per offrire al cittadino un metodo più rapido, sicuro e a buon mercato per entrare in contatto con l’amministrazione, ridurre i costi di gestione e il consumo della carta, facilitando così il compimento di tutte quelle attività professionali che per propria natura si basano molto sul valore legale dei documenti scambiati. Non v’è dubbio, dunque, che, se tutte le premesse volute dalla legge verranno  mantenute e rispettate ci si potrebbe trovare dinanzi a una rivoluzione epocale.
L’istituzione della posta elettronica certificata, in verità, sembra esser partita con  il piede sbagliato, almeno in parte. Infatti, mentre i professionisti sono stati costretti a dotarsi di un indirizzo pec entro un anno dalla emanazione della legge e mentre le società sono obbligate a farlo entro tre anni, nessuna scadenza è stata imposta invece alle pubbliche amministrazioni, il che costituisce un serio limite all’efficacia di questo progetto.
Ciò premesso, va qui detto che la caratteristica principale della “pec” è quella che i messaggi possono assumere il valore legale e, pertanto, possono sortire i medesimi effetti della raccomandata con ricevuta di ritorno ed essere opponibili nei confronti dei terzi.
La “pec”, infatti, garantisce non solo l’autenticità e l’integrità del messaggio, ma anche il loro recapito, certificando il corretto invio della comunicazione e della ricezione della stessa, fornendo così la “prova” informatica di questo traffico. Tale prova, infine, può essere archiviata per poter  essere eventualmente utilizzata, ove necessario.
Con la pec si ha la certezza – e dunque la prova legale – non solo dell’invio e della ricezione della “busta”, ma anche dell’esatto contenuto del documento in essa incorporato. Occorre però chiarire che affinché all’invio dei documenti mediante Pec possa essere riconosciuto valore legale è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata. Se la comunicazione, infatti, transitasse fra una casella di posta  elettronica “certificata “ ed una “ordinaria”, il messaggio verrebbe ugualmente inoltrato ma il sistema di pec restituirebbe un’indicazione di “anomalia”, e quindi svanirebbe ogni certezza legale. Ergo, nel caso in cui una amministrazione dello stato non fosse ancora in possesso della pec (ma soltanto del semplice servizio “e mail”), l’inoltro, da parte del cittadino, di una qualunque richiesta, tornerebbe indietro con la dicitura “ anomala”, in quanto  non pervenuta al destinatario.
Ciò posto va anche detto, chiaramente, che non è possibile costringere l’amministrazione a munirsi di una “pec”, in quanto, a carico della stessa, come già detto, non esiste alcun obbligo legalmente sanzionato. Dal che consegue, che il cittadino non solo non potrà inviare la pec all’amministrazione destinataria ma non potrà neanche richiedere un risarcimento dei danni, per il fatto che quest’ultima non sia munita, in tempo utile, di una Pec.

Avv. Sebastiano Attardi
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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