Stop a progressioni interne, solo concorsi - QdS

Stop a progressioni interne, solo concorsi

Pierangelo Bonanno

Stop a progressioni interne, solo concorsi

mercoledì 09 Giugno 2010

Nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione voluta dal ministro Brunetta cessa il sistema delle riserve. L’art. 91 del Testo unico degli enti locali abrogato per incompatibilità con il d. lgs. 150/09

PALERMO – L’attuale ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, ha posto tra le priorità della sua agenda di lavoro la riforma della pubblica amministrazione.
In particolare, tra i provvedimenti prodotti, in questa legislatura, il decreto legislativo n.150 del 2009 rappresenta uno dei tasselli essenziali per lo sviluppo del buon andamento della burocrazia.
Nel dettaglio, questo decreto dà attuazione ai principi fondamentali della Riforma prevedendo regole sulla programmazione, la trasparenza, il controllo, la premialità, la contrattazione collettiva, la dirigenza e le sanzioni disciplinari. Istituisce, inoltre, due soggetti fondamentali della riforma, gli Organismi indipendenti di valutazione e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche.
Recentemente, la Corte dei Conti si è soffermata sul d.lgs n. 150/ 2009, specificatamente sull’art.62, che affronta il tema delle progressioni di carriera verticali interne alle autonomie locali. L’articolo 62 stabilisce che le progressioni verticali dovranno svolgersi secondo le regole del concorso pubblico e che, pur essendo possibile riservare per gli interni una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso, il dipendente potrà parteciparvi solo se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno.
L’intervento della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, attraverso la delibera n. 10 del 2010, scaturisce dalla richiesta di parere, inoltrata agli stessi giudici contabili da un Ente locale, per chiarire quale fosse il termine da considerare obbligatorio per l’applicazione delle norme sulle progressioni di carriera.
Il problema interpretativo, trova origine da un’incongruenza tra il termine di decorrenza contenuto nell’articolo 24 del d.lgs. 150/2009, cioè il 1° Gennaio 2010, e l’articolo 31 dello stesso decreto, il quale, con riferimento agli Enti locali, dispone che l’adeguamento del regolamento dell’Ente possa avvenire entro il 31 dicembre 2010, precisando, inoltre, che negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano  “..le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La Corte offre nella delibera un’interpretazione con la quale rende immediata, senza ulteriori indugi, l’apertura ai concorsi pubblici, ponendo un freno alle progressioni interne.
Secondo i giudici contabili, il termine del 31 Dicembre 2010, di cui al 4° comma dell’articolo 31, è relativo all’adeguamento del regolamento di organizzazione dell’Ente, laddove il 1° comma dello stesso articolo dispone testualmente che “….gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli…… 24, commi 1 e 2, 25, ….”, norme queste definite dall’articolo 74 dello stesso decreto legislativo “di diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione e principio generale dell’ordinamento”.
I giudici nell’articolare la propria posizione evidenziano, che se si accedesse all’interpretazione contraria occorrerebbe presupporre, che con regolamento si possa derogare a norme che rappresentano attuazione di principi costituzionali.
È opportuno precisare che la deliberazione della Sezione Autonomie assume, non valore vincolante, bensì il carattere e la forma del parere indirizzato, esclusivamente, all’amministrazione che lo ha richiesto.
I giudici contabili, nello stesso intervento, riconoscono la valenza innovativa del d. lgs. 150/2009, definendolo, infatti, “una totale inversione di tendenza rispetto al previgente sistema di avanzamento di carriera negli enti locali”, tanto da rimarcare nella stessa delibera che l’articolo 91 T.U.E.L., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente deve ora ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lgs 150/2009.
 


Anci e Corte dei Conti della Lombardia rinviano l’efficacia al 31 dicembre 2010
 
Sull’argomento delle progressioni verticali interne si sono affermate, nel tempo, tre differenti visioni: alcuni hanno ritenuto non più riproponibili le progressioni verticali al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del decreto Brunetta; altri hanno sostenuto che ci fosse un piccolo margine per le progressioni  senza concorso pubblico fino al 31 dicembre scorso. Ed, inoltre, vi è stato chi ha sostenuto che si potesse procedere fino al 31 dicembre 2010 in virtù del principio di adeguamento riservato alle autonomie territoriali. L’Anci nella elaborazione delle prime linee guida rivolte ai Comuni, a seguito dell’applicazione del decreto legislativo n.150 del 2009, ha ritenuto che si potessero portare a compimento tutti i processi di progressione verticale contenuti nella programmazione del fabbisogno triennale vigente al 15 novembre, quindi procedendo fino al 31 Dicembre 2010.
Inoltre, nella stessa direzione si colloca il pensiero dei giudici contabili della Lombardia, che con la deliberazione n. 375/2010, hanno affermato che resta in vita l’articolo 91 del Tuel, nelle parti in cui stabilisce che gli enti locali possano prevedere concorsi riservati interamente al personale dipendente e quindi, nelle more di adeguamento ai principi della riforma Brunetta, è ancora possibile procedere a verticalizzazioni interne. Secondo la Corte dei conti della Lombardia, quindi, gli Enti Locali sono tenuti a recepire, solo, entro fine anno i principi introdotti dal Dlgs n. 150/2009.
 

 
Nella stessa area si avanza secondo principi di selettività
 
Prendiamo il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Ecco cosa è scritto all’articolo 62 “Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165”.
Comma 1. All’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
Comma 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.
Comma 1-ter. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione”.

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