“Penso che sulla questione dell’abolizione dei difensori civici comunali – risponde Buscemi – si sia fatta molta confusione. La parte della legge finanziaria 2010 (tanto strombazzata del ministro Carderoli) che prevede l’abolizione di questa importante figura di tutela e garanzia dei cittadini, è stata fortunatamente rinviata di un anno. Si sono accorti, evidentemente, che la norma dal punto di vista giuridico faceva acqua da tutte le parti. Come si può abolire per legge un organo quale il difensore civico, se non è mai stato istituito per legge? Ricordo ai corti di memoria che il Testo unico sull’Ordinamento Nazionale degli Enti Locali (art. 11) stabilisce che “Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico…”. “Possono” e non “debbono”, appunto perché l’istituzione del difensore civico rientra nell’autonomia decisionale dei Comuni e delle Province. Nessuno può dire ai Comuni, a meno che non si voglia violare l’autonomia statutaria e gestionale, se deve o meno istituire organi ed uffici perché sono essi, liberamente ed in base alle risorse disponibili, a stabilire come e quando rispondere alle esigenze della collettività amministrata soprattutto per quanto concerne la buona amministrazione e la tutela dei diritti di cittadinanza”.
“La norma della Finanziaria riguardante la difesa civica non avrebbe, comunque, avuto nessuna efficacia nel territorio della Sicilia perché, come è a tutti noto, la Regione in materia di Enti Locali vanta competenza legislativa primaria. La norma statale in materia si ferma a Villa S. Giovanni a meno che, come è avvenuto nel passato, si decida di recepirla ma con effetti nulli per le ragioni anzidette. Dubito che la Regione, al pari dello Stato, possa comprimere l’autonomia statutaria dei comuni e delle province”.
“Se lo Statuto (comunale o provinciale) prevede l’ elezione del difensore civico, bisogna tener presente, in base a principi generali di diritto e alla più recente giurisprudenza amministrativa dei Tar e del Cga, che gli organi collegiali, ossia i Consigli, sono obbligati ad iscrivere l’argomento all’ordine del giorno per eleggere l’ombudsman senza discussione alcuna. Lo Statuto, ricordo agli smemorati, nella gerarchia delle fonti di diritto ha una sua precisa collocazione che determina, per l’Ente locale, obblighi e doveri”.
“Naturalmente i Comuni o le Province possono non eleggere il difensore civico per i motivi più disparati. Essendo, però, tale adempimento atto obbligatorio previsto dallo statuto, è scontato che la Regione si sostituirà, con propri commissari ad acta, ai Consigli inadempienti per procedere al compimento dell’atto che l’organo elettivo era tenuto a concretizzare. È del tutto evidente che se un ente locale, per scelta amministrativa, non ritenga necessario nominare il difensore civico o il direttore generale o altro organo previsto dallo Statuto (cosa che appare, per quanto riguarda il D.C., censurabile vista l’importanza di tale figura quando non è asservita e lottizzata) può sempre “sopprimerlo”, con la procedura prevista, abrogando la norma statutaria che ha forza di legge.
“Per quanto concerne la città di Palermo, il Consiglio comunale per il momento, come ben dice il segretario generale, non può che procedere alla elezione del difensore civico senza tenere conto di norme inattuabili e lesive dell’autonomia comunale. Palermo ha bisogno di una difesa civica di qualità, espressione democratica del Consiglio comunale”.