“Agli impieghi nella Pa si accede mediante concorso” è scritto nella Carta Costituzionale all’articolo 97 - QdS

“Agli impieghi nella Pa si accede mediante concorso” è scritto nella Carta Costituzionale all’articolo 97

Alfredo Consiglio

“Agli impieghi nella Pa si accede mediante concorso” è scritto nella Carta Costituzionale all’articolo 97

sabato 10 Luglio 2010

In Sicilia tanti purgatori quante sono le tipologie di precari e in ognuno di essi le “anime elette” devono attendere il posto a tempo indeterminato. Chi non ha “santi in paradiso” rimane condannato nell’inferno della disoccupazione e dello scoraggiamento

“Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (art. 97, comma terzo della Costituzione).
Come per tantissimi altri argomenti trattati nei 139 articoli che la compongono, la Costituzione italiana esprime con grande semplicità e chiarezza quale sia la regola per diventare pubblico dipendente: vincere un concorso.Il principio è stato più volte richiamato dalla stessa Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 213/2010 che ha dichiarato illegittime le norme della Regione Trentino Alto Adige per l’accesso alla dirigenza. Anche la Corte dei Conti dell’Umbria ha di recente richiamato il divieto di assunzioni dirette anche per le società a partecipazione pubblica locale.
Il concorso pubblico: è questo il caposaldo che il legislatore costituente pose (e pone) a fondamento di una P.A. nella quale “…siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.” (comma secondo del medesimo art. 97).
Concetti scarni, concreti, lineari e inoppugnabili. Ma che fanno a pugni con quanto avvenuto nei decenni successivi all’entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale, in particolare dal 1993 fino ai nostri giorni.
Il famoso decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, quello più prosaicamente noto quale “privatizzazione del rapporto di pubblico impiego”, avrebbe potuto essere un momento di svolta nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione: si introdussero concetti quali efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; si parlò di separazione fra politica e amministrazione; si stabilì la necessità di colmare il gap di competenza e professionalità fra manager pubblici e privati e altro ancora. Ognuno di questi desiderata del legislatore dell’epoca meriterebbe un’analisi specifica (che, purtroppo, evidenzierebbe più ombre che luci).
Quello che qui si vuole evidenziare è che il decreto 29/93 diede la stura a una nuova e assai invitante modalità di ricerca del consenso: la possibilità di assumere personale in tutto il settore pubblico allargato con modalità che sempre più raramente erano riconducibili ai concetti di selezione, merito, professionalità.
La verità è che da quell’anno, molto più che nel passato, cominciarono a susseguirsi, sia a livello centrale che locale, ulteriori norme che avevano sempre e comunque il solo obiettivo di individuare nuove modalità di immissione di personale nella pubblica amministrazione. Furono (e sono ancora) gli anni nei quali la fantasia galoppò: contrattisti, lavoratori socialmente utili, assegnisti, stagisti, piani di inserimento professionale, articolisti e chissà quanti altri ancora. Tutti soggetti individuati con procedure fra le più variegate – tutte dotate, più o meno, del crisma della legittimità – aventi un comune denominatore: la vicinanza, la conoscenza, l’appartenenza a “qualcuno” che avrebbe speso una parola per inserire il/la fortunato/a in una lista/elenco/albo o altro ancora.
Insomma negli ultimi 20 anni circa il sogno di un paio di generazioni di giovani è stato quello di diventare un precario (a qualsiasi titolo) della pubblica amministrazione.
Intendiamoci, non che prima il fenomeno non esistesse, solo che le proporzioni erano assolutamente più limitate. Ma adesso, soprattutto, viene introdotta una (venefica) novità: la “segnalazione” non ha la vecchia e consueta conseguenza di far vincere a qualcuno – più o meno meritatamente – un concorso e farlo entrare nei ruoli a tempo indeterminato. Ora è tutto diverso. Con la patente di precario lo stipendio è sicuro soltanto fino al successivo rinnovo del contratto: tre, due, un anno, a volte anche sei mesi o addirittura tre.
Le conseguenze di tali politiche sono a tutti note: la Regione e gli enti locali sono sempre più pieni di personale (anche di livello dirigenziale) che, avendo avuto il percorso di accesso che si è descritto, è, mediamente, assai lontano dai concetti di efficienza nel lavoro e soprattutto di spirito di servizio nei confronti del cittadino. Per la maggior parte di loro l’impegno va profuso pressoché esclusivamente nei confronti dello sponsor al fine di ottenere se non la stabilizzazione almeno il rinnovo dell’incarico.
Numerose, infine, le eccezioni sollevate a questo sistema, oltre che dall’opinione pubblica, anche dagli organi giurisdizionali variamente aditi nel corso degli anni  nel cercare di porre un freno al malcostume e all’iniquità che si consuma, contestualmente, a danno dei più deboli, dei più preparati, della collettività nel suo complesso.

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