Legge sulla lotta al randagismo, interviene il Commissario di Stato - QdS

Legge sulla lotta al randagismo, interviene il Commissario di Stato

Massimo Mobilia

Legge sulla lotta al randagismo, interviene il Commissario di Stato

martedì 17 Agosto 2010

Il prefetto Gallerano ha impugnato l’art. 5 del ddl n.336-338 approvato dall’Ars il 5 agosto. Oneri finanziari non quantificati: contrasto con l’art. 81 della Costituzione

PALERMO – Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Prefetto Michele Lepri Gallerano, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale l’art. 5 del disegno di legge n. 336-338 dal titolo “Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria”, approvato dall’Assemblea regionale il 5 agosto 2010.

Il Commissario ha ritenuto, infatti, che tale articolo, che prevede la proroga da tre a 10 anni del termine per il rimborso delle anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale già erogate e/o da erogarsi ai comuni, non contiene la necessaria quantificazione degli oneri finanziari derivanti, né l’indicazione delle risorse con cui farvi fronte, e si pone in contrasto con il precetto posto dall’art. 81, 4° comma della Costituzione.
Al contrario, la Corte Costituzionale ha più volte precisato che “il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira” ed ha anche chiarito che “la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (sentenza n° 141 del 2010).
Inoltre, tra le tante sentenze della massima Corte citate, il Commissario ha richiamato soprattutto la n°213 del 2008, in cui si ribadisce che il principio posto dall’art. 81, 4° comma della Costituzione, è vincolante anche per le regioni a statuto speciale e specifica che “l’obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n° 1 del 1966) chiarendo altresì che ogni anticipazione di entrata ha un suo costo”.

Difatti, precisa il Commissario, “ogni finanziamento ed ogni anticipazione ha un suo costo che non può essere compensato con la mera restituzione della somma anticipata, considerando l’operazione finanziaria una mera partita di giro che non necessita di copertura, in quanto trova compensazione tra i capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale”.
La stessa Corte, infatti, nella sentenza n° 54 del 1983, ha puntualizzato che “ per aversi una partita di giro in senso proprio, l’ente Regione dovrebbe porsi come debitore e creditore nello stesso momento e per identico ammontare” mentre ciò non accade evidentemente nella fattispecie in esame in quanto la restituzione delle somme anticipate in un anno finanziario è dilazionata in numero diverso (dieci) di esercizi rispetto a quello originariamente determinato al momento della concessione dell’anticipazione.

Dal canto suo, il dipartimento regionale alle Risorse agricole, in merito all’articolo impugnato ha fatto sapere, in una nota, che “gli uffici avvieranno nel più breve tempo possibile l’analisi delle motivazioni del Commissario prima di potere esprimere qualunque tipo di valutazione”.
 

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