Aerei, cancellazione del volo: tutti i diritti dei passeggeri - QdS

Aerei, cancellazione del volo: tutti i diritti dei passeggeri

Aerei, cancellazione del volo: tutti i diritti dei passeggeri

martedì 17 Agosto 2010

Rimborso del prezzo del biglietto secondo la tratta e riprotezione

CATANIA – Non è raro, soprattutto di questi tempi in cui il traffico aereo si intensifica significativamente, che il rappresentante della compagnia in aeroporto comunichi l’avvenuta cancellazione della partenza del proprio volo.

La normativa che disciplina la fattispecie della cancellazione del volo, Reg. CE/261/04, e la Convenzione di Montreal del 1999, fissando i diritti minimi dei passeggeri, ha stabilito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri, riconoscendo il diritto alla massima assistenza ed informazione, ad essere tempestivamente riprotetto sul primo volo utile, anche di altre società aeree, nonché il diritto alla compensazione pecuniaria nella misura di € 250,00, se la tratta non supera i 1.500 Km, di € 400,00 se l’itinerario di volo è ricompreso tra i 1.500 Km ed i 3.500 Km, e di € 600,00 per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori della Unione Europea.

L’unica esimente per le compagnie aeree per sottrarsi alla propria responsabilità è quella di provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Sulla scorta di esimente, troppo spesso le compagnie aeree hanno invocato nel tempo ed invocano a tutt’oggi la forza maggiore dettata dal verificarsi di un guasto tecnico sul velivolo deputato ad operare la tratta.
I Giudici comunitari, con il pregevole intervento del 2008 ed il più recente del 19.11.2009, hanno evidenziato l’irrilevanza della ripetizione dei problemi tecnici ai fini della qualificazione di una circostanza tra quelle classificate come eccezionali, sostenendo che la soluzione agli inconvenienti meccanici degli aerei è considerata routine e non può farsi rientrare nel concetto di forza maggiore.

Pertanto, il guasto tecnico, non è una circostanza eccezionale.
Altra fattispecie è quella dell’overbooking, ossia quella prassi commerciale legalizzata che permette alle compagnie aeree di vendere al pubblico un numero di biglietti superiori alla capienza del velivolo.
La normativa sopra richiamata disciplina anche tale fenomeno.

Di fronte a tale situazione, al passeggero spetterà il diritto al rimborso del prezzo, oppure, in alternativa, ad un nuovo volo -riprotezione- con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili oltre alla medesima compensazione pecuniaria prevista per l’ipotesi della cancellazione.
Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.

Avv. Andrea Cosimo Fassari
collegio dei professionisti
di Veroconsumo

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