Maltrattamenti in famiglia punibili col requisito dell’abitualità - QdS

Maltrattamenti in famiglia punibili col requisito dell’abitualità

Cristina Cali

Maltrattamenti in famiglia punibili col requisito dell’abitualità

giovedì 19 Agosto 2010

Il reato può consistere anche in condotte omissive dell’assitenza

CATANIA – La fattispecie criminosa prevista e punita dall’art. 572 c.p., rubricata “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, punisce chiunque maltratti “una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”.
La dottrina e la giurisprudenza dominante ritengono che il fatto debba essere caratterizzato da una condotta abituale, cioè tale da estrinsecarsi in più atti realizzati in momenti successivi, reiterati nel tempo ed avvinti dall’unica intenzione criminosa di ledere – in modo sistematico – l’integrità fisica e psichica della vittima, sottoponendola ad un regime di vita mortificante e vessatorio.
Il reato può consistere anche in condotte omissive, cioè nel deliberato astenersi da parte di chi ha l’obbligo di assistenza e cura dall’impedire condotte illegittime che realizzino maltrattamenti (Cass. n.394/1991).  
I giudici di legittimità hanno, altresì, rilevato che il delitto in esame si può configurare anche laddove sussistano una serie di fatti che singolarmente considerati non costituiscono reato (atti di infedeltà o di umiliazione generica, etc…) o non sono perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi perseguibili solo a querela della persona offesa) ma che acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo (Cass. n.4636/1995).
In particolare, per “abitualità” non  si richiede un comportamento vessatorio continuo e ininterrotto, giacché è possibile che atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti (Cass. n.26235/2006).
Di recente la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul requisito dell’abitualità, affermando che limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse compiuti dal coniuge non rendono di per sé integrato il connotato dell’abitualità della condotta di sopraffazione, specie laddove la condizione psicologica della moglie non risulti per nulla intimorita dal comportamento del marito (Cass. n.25138/2010).
Nella pronuncia in esame, che ha destato clamore nella pubblica opinione, gli ermellini hanno fondato l’annullamento della condanna resa dal giudice di merito non ritenendo sussistente né il requisito dell’abitualità né la volontà sopraffattrice idonea a ricollegare ad unità gli episodi di aggressione alla sfera morale e fisica del soggetto passivo.

Avv. Cristina Calì
Collegio dei professionisti  di Veroconsumo

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