Prescrizioni sanitarie, cambiano le regole - QdS

Prescrizioni sanitarie, cambiano le regole

Massimo Mobilia

Prescrizioni sanitarie, cambiano le regole

giovedì 02 Settembre 2010

Dal prossimo 1 ottobre i medici che applicano il ricettario unico regionale devono seguire precise indicazioni. Responsabilità diretta con l’obbligo del proprio timbro e firma per i dottori fuori ricettario

PALERMO – Presto i medici siciliani dovranno attenersi alle nuove regole sulle prescrizioni sanitarie stabilite dall’assessorato regionale per la Salute. Con decreto del 12 agosto scorso, pubblicato sulla Gurs n. 38 del 27 agosto, infatti, l’assessore Massimo Russo ha sottoscritto e approvato il nuovo “Regolamento di gestione delle prescrizioni”, a cui sono tenuti a sottostare (art. 2) tutti i soggetti autorizzati ad effettuare prestazioni sanitarie.
Ecco, nel dettaglio, quali sono i “prescrittori” preposti all’utilizzo del ricettario unico regionale: i medici di medicina generale (Mmg o medici di famiglia); i pediatri di libera scelta (Pls); i medici specialistici ambulatoriali interni; i medici di continuità assistenziale; i medici ospedalieri e i medici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei Policlinici universitari.
Il decreto impone (art. 3) ai soggetti pubblici e/o privati accreditati, che siano erogatori di prestazioni specialistiche, di “attivare le agende di prenotazione differenziate secondo i criteri stabiliti nel nuovo regolamento”. Si prescrive inoltre che, a partire dall’1 ottobre di quest’anno, su ogni prescrizione di prestazione specialistica ambulatoriale, effettuata seguendo il ricettario unico regionale, vanno riportate particolari indicazioni quali, la formulazione della diagnosi o del quesito diagnostico, la specifica indicazione del livello di priorità clinica nel caso di prestazioni critiche e l’indicazione se si tratta di prescrizione “suggerita” dallo specialista.
Queste indicazioni costituiscono anche il presupposto necessario per l’ammissibilità di un eventuale relativo rimborso. A partire da quella scadenza, dunque, e secondo i dettami stabiliti all’art. 97 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, non potrà più essere accettata dalle strutture pubbliche e private accreditate, una ricetta di prestazioni in cui manchino le indicazioni sopra elencate.
Nel caso in cui, invece, il medico che effettua una prestazione non utilizzi il ricettario unico regionale, sempre a partire da ottobre, dovrà apporre sulla prestazione eseguita la propria firma e il proprio timbro, la data della prescrizione e, nel caso in cui operi in una specifica struttura, la sua relativa denominazione.
Vi è poi il caso particolare del medico che utilizzi il ricettario unico regionale ma allo stesso tempo segnali la prestazione come “suggerita”. In questo caso, il soggetto prescrittore dovrà trascrivere, nella voce “campo a disposizione delle regioni”, il numero di iscrizione all’Ordine con la sigla provinciale in cui ha sede l’Ordine professionale del soggetto che ha stilato la prestazione cosiddetta “inducente”.
Il nuovo “Regolamento di gestione delle prescrizioni” prevede, infine, che siano le Asp, ovvero le Aziende sanitarie provinciali del Sistema sanitario regionale, ad effettuare le azioni di monitoraggio e controllo delle prescrizioni specialistiche effettuate nelle strutture pubbliche e private accreditate, con lo scopo di accertare che le prescrizioni effettuate siano appropriate e in linea con la normativa vigente.
 

 
Il regolamento assessoriale applica le linee guida dell’accordo Stato-Regioni
 
PALERMO – Nel Regolamento di gestione delle prescrizioni mediche, sottoscritto dall’assessore regionale per la Salute vengono ripresi gli elementi individuati nell’accordo Stato-Regioni risalente all’11 luglio 2002 e ribaditi nel decreto del 17 novembre 2009, riguardanti le modalità che i medici “prescrittori” devono seguire nell’assegnare il livello di priorità.
Ecco i criteri fissati dal documento: 1) severità del quadro clinico (incluso il soggetto diagnostico); 2) prognosi (quoad vitam o quoad valitudinem); 3) tendenza al peggioramento a breve; 4) presenza di dolore e/o di deficit funzionale; 5) implicazioni sulla qualità di vita; 6) casi particolari che richiedono trattamenti in un tempo prefissato; 7) caratteristiche eccezionali del paziente, purché dichiarate dal prescrittore.
In seguito all’attribuzione del livello di priorità, le strutture erogatrici dovranno adottare agende di prenotazione differenziate: emergenza-urgenza, che va sempre indirizzata in pronto soccorso; prestazione di tipo U (urgente), da trattare entro 24-48 ore; prestazione di tipo B (breve), trattabile entro 10 giorni; prestazione di tipo D (differibile), trattabile entro 30 giorni e, infine, prestazione di tipo P (programma), che si riferisce ad una prestazione programmata. (mm)

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