Consumatori e ricorso al prefetto avverso contravvenzione stradale - QdS

Consumatori e ricorso al prefetto avverso contravvenzione stradale

Iole Gagliano

Consumatori e ricorso al prefetto avverso contravvenzione stradale

mercoledì 20 Ottobre 2010

Una delle due alternative per chiedere l’annullamento di una multa

CATANIA – Per impugnare il verbale  di contravvenzione e chiederne l’annullamento ci sono due possibili alternative: il ricorso al Prefetto o il ricorso al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l’infrazione, e deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di contestazione o dalla notifica. è possibile proporre il ricorso solo quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, in caso contrario il ricorso diventa improponibile.
Le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,oppure all’ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.), consegnandolo direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei ed opportuni e si può chiedere di essere sentiti personalmente. Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all’organo che ha elevato la multa, che nei successivi 60 giorni è tenuto a rinviare gli atti al Prefetto con una memoria utile a respingere o confermare le risultanze del ricorso. Entro 120 giorni il Prefetto deve decidere.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all’ufficio che ha elevato la multa, questo ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto che deve decidere entro 120 giorni. In caso di accoglimento del ricorso, il Prefetto emetterà ordinanza di archiviazione altrimenti, in caso di rigetto, emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento in misura non inferiore al doppio del minimo previsto, oltre alle spese del procedimento. Se decorrono i termini senza che sia stata adottata l’ordinanza, il ricorso si intende accolto. L’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione. Nel caso in cui venga notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l’automobilista può impugnarla davanti al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla sua notificazione, chiedendone l’annullamento per "prescrizione".

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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