Contravvenzioni stradali pagabili a rate per i meno abbienti - QdS

Contravvenzioni stradali pagabili a rate per i meno abbienti

Giuseppe Grassia

Contravvenzioni stradali pagabili a rate per i meno abbienti

martedì 26 Ottobre 2010

Lo prevede la legge 120/10 per le multe superiori alle 200 euro

CATANIA – Il codice della strada non può essere considerato semplicemente un “ostacolo alla nostra libertà di circolazione” bensì un indispensabile strumento di convivenza civile. È sotto gli occhi di tutti come la logica del “ma che ci fa!” sia almeno corresponsabile di tante “ulcere” quando non di eventi ben più gravi e “irreparabili”.
La recente Legge 29.07.2010 n. 120 ha, perciò, dovuto anche inasprire le sanzioni. Ma, ahimè!, la sanzione non colpisce tutti allo stesso modo, e c’è chi può “permettersi” comportamenti poco corretti e chi… no. A parziale mitigazione, il nuovo codice ha introdotto, con l’art. 202-bis, la possibilità di rateare le sanzioni pecuniarie. Per cui, il pagamento di una contravvenzione superiore a 200 euro, di chi versi in condizioni economiche disagiate, può essere ripartito in rate mensili. S’intendono disagiate quando la somma dei redditi imponibili ai fini Irpef della famiglia convivente sia non superiore a euro 10.628,16 aumentato di euro 1.032,91 per ogni componente. Per cui marito e moglie possono, per esempio, accedere all’agevolazione se nel 2009 hanno dichiarato un reddito inferiore a 11.661,07.
L’istanza varia secondo l’organo che ha accertato la violazione (Prefetto, Sindaco ecc.).
L’agevolazione consiste nella ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate per importi fino a euro 2.000, massimo ventiquattro per importi fino a euro 5.000, massimo sessanta se l’importo supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata, però, non sarà inferiore a euro 100.
Nota bene: sulle somme rateizzate si applicano gli interessi; l’istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica; la presentazione dell’istanza implica la rinuncia al ricorso al prefetto e al giudice di pace; entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto: decorso il termine l’istanza si intende respinta (cd. silenzio rifiuto); in caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, fa decadere automaticamente dal beneficio.
 
Dott. Giuseppe Grassia
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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