Ricorso al giudice di pace per contravvenzioni stradali - QdS

Ricorso al giudice di pace per contravvenzioni stradali

Iole Gagliano

Ricorso al giudice di pace per contravvenzioni stradali

mercoledì 03 Novembre 2010

Sessanta giorni di tempo dalla notificazione del verbale

CATANIA – In alternativa al ricorso al Prefetto – di cui abbiamo parlato in un precedente articolo – l’automobilista può fare ricorso, sempre entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notificazione del verbale, al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto anche dopo l’esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace od inviato per posta raccomandata, sempre nei termini sopra indicati, allegando la multa o copia dell’ordinanza-ingiunzione. Il ricorso al Giudice di pace era condizionato al versamento di una cauzione a pena di inammissibilità del ricorso.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 dell’ 8 aprile 2004, ha dichiarato l’illegittimità della norma del Codice della Strada che prevedeva il versamento della cauzione (art. 204 bis comma 3) per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
 
Pertanto la cauzione non deve più essere versata. Ad ogni modo, dal 1° gennaio 2010 per agire in ricorso bisogna versare allo Stato 30 euro (o 70 euro se la multa supera i 1.500 euro) a cui vanno sommati 8 euro di marca da bollo per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria. Innanzi al Giudice di Pace non è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma il ricorrente dovrà attentamente seguire le regole processuali ed occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, avere la residenza o il domicilio nel Comune di competenza del Giudice. Il Giudice di Pace può accogliere o respingere il ricorso o accoglierlo parzialmente. In ogni caso, non può applicare una sanzione inferiore al minimo stabilito dalla legge. Decide anche sulle spese del giudizio e sugli onorari degli eventuali avvocati.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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