“Devo dire – affermava – che nei confronti del Patto di stabilità si nota una specie di buco nero che continuiamo a subire e questo è dato dalla mancata adozione del Trattato Costituzionale europeo. Il Patto di stabilità è rimasto lì appeso assieme al complesso delle normative comunitarie. Questa mancanza, che è veramente gravissima, ci porta di fronte a una congerie enorme di trattati.
Come dire “Pacta sunt servanda”!
Come previsto dal Trattato di Maastricht, si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di infrazione, la Procedura per Deficit Eccessivo (PDE), che ne costituisce il principale strumento. Stipulato nel 1997, il PSC ha rafforzato le disposizioni sulla disciplina fiscale nella UEM di cui agli articoli 99 e 104, ed è entrato in vigore con l’adozione dell’euro, il 1º gennaio 1999.
In base al PSC, gli Stati membri che, soddisfacendo tutti i cosiddetti parametri di Maastricht, hanno deciso di adottare l’euro, devono continuare a rispettare nel tempo quelli di ordine fiscale, ossia:
1. un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL;
2. un debito pubblico al di sotto del 60% del PIL (o, comunque, un debito pubblico tendente al rientro)
A tale scopo, il PSC ha implementato la PDE di cui all’articolo 104 del Trattato, la quale nello specifico consta di tre fasi: avvertimento, raccomandazione e sanzione. Se il deficit di un Paese membro si avvicina al tetto del 3% del PIL, la Commissione europea propone, ed il Consiglio dei ministri europei in sede di Ecofin approva, un "avvertimento preventivo" (early warning), al quale segue una raccomandazione vera e propria in caso di superamento del tetto. Se a seguito della raccomandazione lo Stato interessato non adotta sufficienti misure correttive della propria politica di bilancio, esso viene sottoposto ad una sanzione che assume la forma di un deposito infruttifero, da convertire in ammenda dopo due anni di persistenza del deficit eccessivo. Se, invece, lo Stato adotta tempestivamente misure correttive, la procedura viene sospesa fino a quando il deficit non viene portato sotto il limite del 3%.
Il primo early warning fu proposto dalla Commissione e approvato dall’Ecofin nel 2001 contro l’Irlanda. L’Italia ha subito una PDE nel 2005, chiusa senza sanzioni nel 2008 per l’avvenuto rientro del deficit entro i parametri e per la tendenziale diminuzione del debito pubblico.
Da più parti si è sottolineata l’eccessiva rigidità del Patto ed in passato anche l’allora Presidente della Commissione, Romano Prodi, definì il Patto "inattuabile" per la sua rigidità, sebbene ritenesse comunque necessario, sulla base del Trattato, cercare di continuare ad applicarlo. Nel marzo 2005, quindi, in risposta alle crescenti perplessità, l’Ecofin decise di ammorbidirne le norme per renderlo più flessibile. Decisione richiamata e ribadita dall’asse franco-tedesco nel 2008 per far fronte alla gravissima crisi finanziaria che ha investito i mercati e le economie di tutto il mondo in seguito alla cosiddetta crisi dei mutui americana del 2006.
Ulteriori istanze di riforma, nel senso di sospendere il diritto di voto dei paesi che non rispettassero i propri obblighi di bilancio, sono state manifestate in particolare dalla Germania, in occasione degli aiuti stanziati dai paesi dell’Eurozona per la grave crisi finanziaria della Grecia nel maggio 2010.
1) Regolamento di modifica della normativa alla base della parte preventiva del patto di stabilità e crescita (regolamento 1466/97)
La parte preventiva del patto di stabilità e crescita mira ad assicurare che gli Stati membri dell’UE attuino politiche di bilancio prudenti nei periodi favorevoli al fine di costituire le necessarie riserve per i periodi sfavorevoli. Per rompere con la prassi del passato, spesso piuttosto "elastica" nei periodi di congiuntura favorevole, il controllo delle finanze pubbliche si baserà sul nuovo concetto di una politica di bilancio prudente, che dovrebbe assicurare la convergenza verso l’obiettivo a medio termine. La Commissione può rivolgere agli Stati membri dell’area dell’euro un avvertimento in caso di deviazione significativa da una politica di bilancio prudente.
La parte correttiva del patto di stabilità e crescita mira a evitare gravi errori nelle politiche di bilancio. Il regolamento viene modificato in modo che l’andamento del debito venga seguito più da vicino e trattato alla stessa stregua dell’andamento del disavanzo. Gli Stati membri il cui debito supererà il 60% del PIL dovranno adottare misure per ridurlo ad un ritmo soddisfacente (riduzione di 1/20 della differenza rispetto alla soglia del 60% nel corso degli ultimi tre anni).
Queste modifiche riferite sia alla parte preventiva che alla parte correttiva del patto di stabilità e crescita prevedono una serie di nuove sanzioni finanziarie progressive a carico degli Stati membri dell’area dell’euro. Per quanto riguarda la parte preventiva, i paesi che si allontaneranno in maniera significativa da una politica di bilancio prudente si vedranno imporre l’obbligo di costituire un deposito fruttifero. Per quanto riguarda la parte correttiva, l’avvio di una procedura per disavanzi eccessivi nei confronti di un paese farà scattare l’obbligo di costituire un deposito non fruttifero pari allo 0,2% del PIL, che verrà convertito in un’ammenda in caso di non osservanza della raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo. Per assicurare l’osservanza delle norme, è stato previsto un "meccanismo di voto al contrario" per l’imposizione delle sanzioni: la proposta di sanzione presentata dalla Commissione verrà automaticamente considerata adottata, a meno che il Consiglio non la capovolga a maggioranza qualificata. Gli interessi maturati sui depositi e sulle ammende saranno distribuiti tra gli Stati membri dell’area dell’euro il cui bilancio non sia in disavanzo o in squilibrio eccessivo. Il fine ultimo di queste modifiche è agevolare – in un secondo momento – il passaggio ad un sistema di controllo dell’osservanza delle norme collegato al bilancio dell’UE.
Dato che la politica di bilancio è decentralizzata, è essenziale che gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita si riflettano nei quadri di bilancio nazionali (sistema contabile, statistiche, prassi in materia di previsioni, norme di bilancio, procedure di bilancio e rapporti di bilancio con altri organi, quali le autorità locali o regionali). La direttiva fissa i requisiti minimi che dovranno essere rispettati dagli Stati membri.
5) Nuovo regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici
La procedura per gli squilibri eccessivi è un nuovo elemento del quadro di sorveglianza economica dell’UE. Essa prevede una valutazione dei rischi derivanti dagli squilibri effettuata a scadenze regolari e basata su un quadro di riferimento composto da indicatori economici. Sulla base della valutazione la Commissione potrà avviare un riesame approfondito riguardante gli Stati membri a rischio. Per gli Stati membri che presentano gravi squilibri o squilibri che mettono a rischio il funzionamento dell’UEM, il Consiglio può adottare raccomandazioni e avviare una "procedura per gli squilibri eccessivi". Uno Stato membro nei confronti del quale sia stata avviata una procedura di questo genere dovrà presentare un piano di azione correttivo, che verrà esaminato dal Consiglio, il quale fisserà un termine per l’adozione di misure correttive. La ripetuta mancata adozione di misure correttive espone lo Stato membro dell’area dell’euro interessato a sanzioni (cfr. il punto successivo).
Come avviene in materia di bilancio, lo Stato membro dell’area dell’euro che ometta ripetutamente di dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio formulate nel quadro della procedura per gli squilibri eccessivi dovrà pagare un’ammenda annua pari allo 0,1% del proprio PIL. L’ammenda potrà essere bloccata solo con voto a maggioranza qualificata ("voto al contrario", cfr. sopra) degli Stati membri dell’area dell’euro.
Le proposte esaminate dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale, entreranno in vigore a partire da gennaio 2011.