Risparmiare sotto tutela, usato garantito un anno - QdS

Risparmiare sotto tutela, usato garantito un anno

Eloisa Bucolo

Risparmiare sotto tutela, usato garantito un anno

venerdì 12 Novembre 2010

Ma solo il 18,4% degli italiani  fa acquisti di questo tipo

CATANIA – Cambiano i tempi ed il commercio dell’usato potrebbe non essere più solo una moda da seguire, ma una soluzione per risparmiare.
Nonostante circa il 48% degli italiani abbia difficoltà a far quadrare il bilancio familiare ancora soltanto il 18,3% compra prodotti usati. A non rendere diffusa questa pratica commerciale è il timore d’essere truffati acquistando un prodotto difettoso. A tal riguardo, invece, il Codice del Consumo (Cdc) dispone che “le garanzie per i beni di consumo si applicano anche ai beni usati”.
E’ stata recentemente emessa dal giudice di Pace di Latina una sentenza con cui si ribadisce che la garanzia post vendita debba gravare sul venditore anche per l’usato. Il caso esaminato è stato quello di un consumatore che aveva acquistato un’auto usata difettosa e che al terzo episodio in 6 mesi si era visto opporre disparate motivazioni in merito alla riparazione. Il giudice gli ha dato ragione riconoscendogli, invece, la restituzione dell’intera somma pagata per la riparazione oltre alle spese di lite. La sentenza chiarisce, inoltre, che anche per i prodotti usati vigono le garanzie sancite dall’art. 129 Cdc che obbliga il venditore a consegnare beni privi di ogni possibile anomalia, idonei all’uso, conformi alla descrizione fatta e che presentino le qualità e le prestazioni di un bene dello stesso tipo. La durata della garanzia , inoltre, può essere pattuita tra le parti per un periodo non inferiore ad 1 anno. Si tenga però presente che per i beni usati la garanzia copre solo i “difetti non derivanti dall’uso normale della cosa, tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo”.
Come comportarsi allora quando si vuole acquistare un prodotto usato? Prima di tutto è meglio certificare lo stato del bene al momento dell’acquisto con una fotografia, una descrizione dettagliata o addirittura una perizia. Quando si riscontra un difetto, è necessario informare il venditore per iscritto entro 60 gg dalla scoperta. Valutato il difetto, è diritto del consumatore scegliere se far riparare il bene a spese del venditore, o se sostituirlo senza alcun onere a suo carico. E’ bene ricordare che la garanzia post vendita rappresenta un obbligo solo nel caso di beni venduti da un commerciante, mentre chi acquista da un privato dovrà appellarsi al Codice civile (art. 1490 e segg.) che dispone una garanzia di 1 anno a fronte di “vizi che rendano il bene inidoneo all’uso o ne diminuiscano il valore”.

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