Cos’è lo stress da lavoro correlato
La definizione di stress da lavoro è tratta da un Accordo europeo siglato l’8 ottobre 2004:
“Una condizione accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”.
Attenzione: sono rilevanti solo le manifestazioni di stress correlate al senso di inadeguatezza del lavoratore nei confronti del proprio ruolo lavorativo.
Chi deve adeguarsi
I datori di lavoro devono effettuare la valutazione del rischio, coinvolgendo il medico del lavoro (se nominato) e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst) deve essere consultato. Come previsto dall’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008, non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress da lavoro correlato, così come non tutte le manifestazioni di stress siano da ricondurre ad una forma di malattia oppure essere considerate come forme di stress di lavoro correlato.
Da ciò discende la previsione indicata nelle linee guida della Commissione che i datori di lavoro svolgano un’analisi preliminare sui fattori oggettivi di rischio. Solo dopo questa analisi preliminare sarà eventualmente possibile procedere con la valutazione dello stress da lavoro correlato.
Chi sono i destinatari
Tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti e i soggetti preposti alla sicurezza devono essere coinvolti nel monitoraggio delle condizioni di lavoro.
La valutazione deve essere rivolta non ai singoli lavoratori ma ai gruppi individuati dal datore di lavoro, come i turnisti o i dipendenti di reparti esposti alle stesse tipologie di rischi.
Due fasi per adeguarsi
Le fasi del processo di adeguamento sono due.
La prima, obbligatoria, attiene a tutti i datori di lavoro anche di imprese di piccole dimensioni, ed è caratterizzata da un’indagine su:
– dati statistici (indici su infortuni, assenze per malattia, turn over);
– caratteristiche dell’ambiente e dell’attività lavorativa, come orari e carichi di lavoro, svolgimento di turni, corrispondenza tra le competenze e i requisiti professionali richiesti;
– i cosiddetti “eventi sentinella”;
– il ruolo svolto dal lavoratore all’interno dell’organizzazione l’evoluzione e lo sviluppo della carriera, le relazioni e gli eventuali conflitti interpersonali.
In concreto, la definizione degli strumenti attraverso i quali devono essere rilevati i dati suddetti è lasciata all’autonomia dei datori di lavoro e, quindi, dei consulenti di cui questi generalmente si avvalgono.
Cosa sono gli eventi sentinella
Sono degli indicatori dai quali si deduce l’esistenza di potenziali fattori di rischio: assenze per malattia, segnalazioni del medico competente, specifiche lamentele provenienti dai lavoratori, eventuali sanzioni disciplinari.
Questi eventi vanno valutati in base alle caratteristiche del luogo di lavoro e alla frequenza degli indici infortunistici.