Assicurazione del condominio e legittimazione alla stipula - QdS

Assicurazione del condominio e legittimazione alla stipula

Francesca Pecorino

Assicurazione del condominio e legittimazione alla stipula

mercoledì 29 Dicembre 2010

L’amministratore stipula il contratto ottenuta la maggioranza in assemblea

CATANIA – Sovente, i condomini decidono di stipulare contratti di assicurazione atti a preservarli dalle conseguenze negative derivanti dai danni, che possono riguardare le parti comuni dell’edificio.
La norma generale in materia di assicurazione è l’art.1882 c.c., il quale  recita: “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
Per le assicurazioni condominiali, la legittimazione a concludere il contratto di assicurazione dell’edificio spetta all’amministratore ma ciò, per la Suprema Corte,  non è sempre stato pacifico. Infatti, con la sentenza del 3.4.2007 n. 8233, la stessa sì è pronunciata in senso negativo, fondando la sua decisione sull’art. 1130 n. 4 c.c., il quale autorizza l’amministratore a porre in essere gli atti conservativi dei diritti riguardanti le parti comuni dell’edificio, non ricomprendendo in esse anche la stipula del contratto di assicurazione a tutela delle stesse.
Infatti, con la suddetta norma, il legislatore ha inteso fornire all’amministratore un mezzo di intervento volto a garantire soltanto le riparazioni materiali, nonché la promozione di azioni  giudiziali avverso di atti illeciti posti in essere dai terzi. Ed invero, detta portata conservativa mal si addice alle finalità perseguite dal contratto di assicurazione, il quale ha come fine quello di “evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato”.
Tuttavia, con una recente pronuncia del 7.7.2010 n. 16011, la Cassazione ha cambiato orientamento statuendo che, affinchè l’amministratore sia legittimato a stipulare un contratto di assicurazione dell’edificio condominiale, non é richiesto il consenso di tutti i condomini, essendo necessaria  – e ciò anche nel caso di assicurazione di durata superiore ad un anno –  la deliberazione favorevole dell’assemblea assunta a maggioranza qualificata ma non ai sensi dell’art. 1136, comma quinto, cod. civ. (perchè trattasi di atto che non rientra nell’ambito delle innovazioni), bensì ex art. 1136, commi secondo e quarto, cod. civ., sia in prima che in seconda convocazione.
L’amministratore, pertanto, può stipulare il contratto di assicurazione del condominio ma può farlo soltanto quando riceve l’autorizzazione ad agire da parte della maggioranza degli intervenuti all’assemblea dei condomini, che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Avv. Francesca Pecorino
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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