Contributi in conto interessi pro Confidi - QdS

Contributi in conto interessi pro Confidi

Pierangelo Bonanno

Contributi in conto interessi pro Confidi

mercoledì 12 Gennaio 2011

Il dipartimento regionale delle Finanze e del credito ha emanato un decreto che è stato pubblicato sulla Gurs del 31 dicembre. Su operazioni creditizie garantite dai Consorzi fidi. Istanze entro 120 gg dall’accessibilità di Fidi web

PALERMO – Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dello scorso 31 dicembre è stato pubblicato “l’avviso per l’attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi”.
Il decreto che contiene l’avviso è stato firmato il 20 dicembre 2010 dal dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, Salvatore Taormina. I contributi saranno concessi alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le modalità e i criteri degli aiuti de minimis (regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea). Il soggetto beneficiario non potrà ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime de minimis, per un importo superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
Il decreto precisa, inoltre, che qualora l’impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo, aiuti riconducibili al regime de minimis il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione della stessa agevolazione. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all’80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Le istanze dovranno essere prodotte entro 120 giorni dalla intervenuta accessibilità della piattaforma telematica Fidi Web, di cui verrà resa comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web istituzionale www.regione.sicilia.it/bilancio. Detta comunicazione verrà pubblicizzata a seguito dell’avvenuta realizzazione degli aggiornamenti dell’applicativo informatico.
 
La non corrispondenza tra i dati comunicati sul sistema Fidi web e quelli rilevabili dalla certificazione bancaria allegata al modello cartaceo, nonché la mancata produzione – a seguito di specifica richiesta da parte della Amministrazione regionale – anche di un solo documento prescritto, determinerà l’esclusione, in sede di istruttoria, della correlata operazione creditizia oggetto di richiesta ai fini della concessione dei benefici. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell’Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana, il servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.
Il dipartimento regionale delle finanze e del credito effettuerà dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. La violazione degli obblighi previsti comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente.
 


Per le imprese associate ai Confidi anche l’integrazione del fondo rischi
 
Sulla stessa Gurs del 31 dicembre 2010 è stato pubblicato un altro decreto che interessa le imprese associate ai consorzi di garanzia fidi, cioè quello per l’integrazione del fondo rischi di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi regionali resi disponibili sul capitolo 616804, rubrica 3, del dipartimento Finanze e credito – anno 2010.
Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono l’ integrazione del fondo rischi relativamente alle operazioni finanziarie per attività comprese tra l’1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010, di cui all’art. 3, comma 1, della citata legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ed i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1998/2006.
Nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi gli stessi dovranno essere soggetti a revisione annuale e dovrà essere prodotta l’apposita dichiarazione da parte dell’istituto di credito convenzionato attestante l’avvenuta revisione. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati
per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, è istituita apposita riserva ai sensi dell’art. 22, comma 3 bis, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni pari ad euro 250.000. (lr)

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