Multe a persone non più in vita non si trasmettono agli eredi - QdS

Multe a persone non più in vita non si trasmettono agli eredi

Francesca Pecorino

Multe a persone non più in vita non si trasmettono agli eredi

martedì 18 Gennaio 2011

Lo prevede l’art. 199 C.d.s., necessario fare ricorso in autotutela

CATANIA – Capita spesso che gli eredi ricevino una cartella esattoriale per una multa oppure la notifica della stessa elevata ed indirizzata ad un congiunto ormai deceduto. Cosa fare in questi casi? L’erede è obbligato al pagamento della sanzione amministrativa poiché successore nei diritti ma anche negli obblighi  facenti capo al de cuis?
Uno strumento legale di cui si parla poco ma molto utile e soprattutto più economico e celere per il cittadino è quello dell’autotutela.
Nel caso di violazioni del codice della strada, sovente, non è possibile per gli agenti contestare la multa al conducente, consegnandogli il relativo verbale. Accade, così, che questo venga notificato al proprietario del veicolo, come succede, del resto, nel caso venga notificata allo stesso la relativa cartella esattoriale per il pagamento non tempestivo da parte dell’obbligato.
Come ampiamente illustrato in questa rubrica, gli interessati, nel caso di violazione contestata ingiustamente, possono ricorrere al Prefetto o al Giudice di pace entro il termine di 60 giorni.
Laddove, però, la contestazione riguardi una violazione di cui si è resa responsabile una persona che non è più in vita, si può inviare al Comando dei vigili urbani competente una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale si chiede di annullare in autotutela ai sensi dell’art. 199 del c.d. s. il verbale contenente la contravvenzione stradale, nonchè di emettere il relativo provvedimento di sgravio nel caso di cartella esattoriale (in quest’ultimo caso, è opportuno inviare il ricorso per conoscenza anche alla Serit Sicilia).
Assieme al ricorso è opportuno inviare copia del verbale o della cartella esattoriale, nonché certificato di morte della persona deceduta e ogni altra documentazione si ritenga opportuna.
In definitiva, l’erede pur subentrando nei diritti e negli obblighi del de cuis non “eredita” le multe allo stesso elevate e ciò, ai sensi dell’art. 199 c.d.s, il quale recita: “L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi”.
Una volta inviata la missiva contenente il ricorso in autotutela, dovrà essere cura del ricorrente, conservare la cartolina di ritorno ed attendere la risposta del Comando competente, il quale verificata la fondatezza dell’irregolarità denunziata, annullerà il relativo verbale in tempi brevi, applicando il principio per cui la responsabilità è personale.

Avv. Francesca Pecorino
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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