Furto di energia elettrica tramite manomissione del contatore - QdS

Furto di energia elettrica tramite manomissione del contatore

Maria Chiara Ragusa

Furto di energia elettrica tramite manomissione del contatore

sabato 22 Gennaio 2011

Utilizzo abusivo sia in caso di mancata autorizzazione che di alterazione

CATANIA – Il delitto di furto consiste nell’atto di impossessamento della cosa mobile altrui, attraverso la sottrazione a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Ai fini della legge penale deve considerarsi cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che sia suscettibile di utilizzazione e valutazione economica.
Per espressa previsione legislativa l’energia elettrica è da considerarsi cosa mobile a tutti gli effetti; pertanto l’utilizzo abusivo di energia elettrica, per mancanza di autorizzazione o comunque di regolare contratto con l’ente erogatore, attraverso la manomissione dei cavi conduttori o del contatore, può costituire reato punibile ai sensi dell’art. 624 c.p.
L’orientamento prevalente ed attuale della Suprema Corte è quello di considerare l’indebito utilizzo di energia elettrica, sia che avvenga tramite manomissione del contatore affinché faccia registrare un consumo minore, sia che risulti evitata qualsiasi registrazione di scatti, una fattispecie che integra gli estremi del delitto di furto, aggravato dal mezzo fraudolento ed eventualmente dalla violenza sulle cose, qualora vi sia materiale modificazione dei cavi conduttori o del contatore. L’aggravante del mezzo fraudolento, ai sensi dell’art. 625, comma II, si realizza anche quando l’allacciamento abusivo avviene attraverso un semplice mezzo “visibile”, non necessariamente occultato alla vista, in quanto trattasi di un artificio idoneo a trarre in inganno l’ente erogatore (cfr. ex multis Cass. 47170/07, 2681/05, 20136/02 e 3320/92).
Isolate pronunce della Corte di legittimità hanno sostenuto che la manomissione del contatore dell’ente erogatore al fine di assicurarsi la fruizione indebita di energia elettrica potesse configurare truffa, a causa del raggiro perpetrato ai danni dell’ente il quale, per la manipolazione sul misuratore di energia, non veniva più messo nelle condizioni di determinarne l’erogazione e di vigilarne l’uso (Cass. 1328/89 e 1102/89).
Il reato di furto è un reato istantaneo, in quanto la consumazione matura e coincide con l’esatto momento in cui avviene l’acquisita disponibilità della cosa mobile, anche per brevissimo tempo. Nel caso del furto di energia elettrica, la continuità della sottrazione, avvenendo con flusso perdurante e protratto nel tempo, fa si che la consumazione si protragga per tutto il periodo in cui dura la condotta illecita (Cass. 12716/01). Pertanto tale fattispecie deve essere trattata come reato permanente e quindi, ai sensi dell’art. 158 c.p., la prescrizione del reato stesso inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’attività del colpevole.

Maria Chiara Ragusa
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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