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Catania – Tarsu 2004-2005: il Comune continua a chiedere il denaro

Melania Tanteri

Catania – Tarsu 2004-2005: il Comune continua a chiedere il denaro

venerdì 04 Febbraio 2011

L’amministrazione rivendica “l’assoluta legittimità degli accertamenti”. Ma l’Adoc non si arrende. La replica di assessore al Bilancio e ragioniere generale ai consumatori

CATANIA – Sugli avvisi di accertamento Tarsu inviati dal Comune nella speranza di recuperare evasione ed elusione fiscale, si sta dicendo tutto e il contrario di tutto. In particolare, a confondere i cittadini, sono gli annunci e le comunicazioni contrastanti, relativi agli accertamenti per gli anni 2004 e 2005, prescritti secondo l’Adoc, perfettamente legittime per l’amministrazione etnea. Il botta e risposta va avanti ormai da settimane, eppure nessuno sembra aver chiarito quale posizione sia quella corretta e quali le azioni da intraprendere, da parte dei cittadini, per non pagare il non dovuto o per non incorrere in un aumento delle sanzioni.
In seguito a quanto affermato dall’associazione dei consumatori di area Uil, circa la volontà di ricorrere in commissione tributaria per richieste definite illegittime, l’assessore al Bilancio, Roberto Bonaccorsi, e il Regioniere generale, Giorgio Santonocito, hanno inviato una lunga nota in cui, norme alla mano, hanno spiegato perchè gli avvisi per il 2004 e il 2005 sarebbero, invece, legittimi, confutando dunque la tesi della prescrizione avanzata dall’Adoc.
“Si fa presente – si legge nel documento – che i tempi di decadenza dell’azione dell’amministrazione comunale per le notifiche dei tributi di propria competenza sono disciplinati dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede come ‘gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati’. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie”.
Un altro Decreto citato dai rappresentanti dell’amministrazione, il n. 507 del 1993, inoltre, evidenzierebbe poi come i soggetti possano presentare al Comune denuncia unica dei locali e aree tassabili, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione.
“Com’è noto – si legge ancora nel documento – a ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria e un conseguente obbligo dichiarativo, inoltre, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno. Pertanto, in riferimento alla legge 296/2006, il termine di decadenza per tutte le attività di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento è stato o doveva essere effettuato, o la denunzia è stata o doveva essere presentata o rettificata”.
“Vale la pena ricordare – si conclude la nota – che il termine ultimo per presentare la denunzia, riguardo all’annualità 2004 era il 20 gennaio 2005 e che il pagamento, per la stessa annualità, era suddiviso in quattro rate, due delle quali scadenti nel 2005. Da ciò ne deriva l’assoluta legittimità dell’accertamento per il 2004”.
Non così per l’Adoc, invece, che ribadisce l’illegittimità: secondo gli esperti delle associazioni, la norma che disciplina la tassa rifiuti non prevede alcuna comunicazione annuale bensì prevede una sola comunicazione entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di prima occupazione dei locali.
“Dunque – ha sottolineato Claudio Melchiorre, presidente dell’associazione – si può e si deve fare riferimento esclusivamente all’anno in cui la tassa doveva essere pagata e non già all’anno in cui poteva essere iscritta a ruolo o peggio quando scadevano le rate secondo termini stabiliti dal Comune e dal concessionario”.
Di chiunque sia la ragione, è facile immaginare che, a farne le spese, saranno i cittadini. Ormai sempre più confusi.

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