Fondi Ue: irregolarità sotto controllo - QdS

Fondi Ue: irregolarità sotto controllo

Valeria Nicolosi

Fondi Ue: irregolarità sotto controllo

martedì 08 Febbraio 2011

Con la decisione della Commissione Europea del 21 dicembre 2010 definiti i criteri di comunicazione. Resta fermo l’obbligo di adottare tutte le misure per recuperare somme indebite

Secondo la decisione della Commissione Europea del 21 dicembre 2010, per quanto concerne le irregolarità derivanti da operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per periodo  di programmazione 2000 – 2006, gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere le comunicazioni speciali nei casi di semplice fallimento e per quelli relativi a somme inferiori a 10.000 euro, salvo espressa richiesta del Commissione.
La programmazione per questi fondi comprende la preparazione di piani di sviluppo pluriennali, suddivisi in fasi periodiche di sette anni ciascuna. Ognuna di queste è coordinata da una serie di regolamenti che, seguendo linee di principio comuni, introducono ogni volta nuove norme, concepite appositamente per il periodo interessato.
Le disposizioni che riguardano il periodo di programmazione 2000-2006 sono stabilite dal regolamento n.1260/99 del Consiglio, recante disposizioni sui fondi strutturali, dal regolamento n.1164/94 della Commissione, che istituisce un fondo di coesione, dal regolamento n. 1681/94 della Commissione relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore e dal regolamento n. 1831/94 della Commissione relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del Fondo di coesione. In caso di irregolarità, queste norme stabiliscono una serie di requisiti di comunicazione che gli stati membri devono inviare alla Commissione. Allo scopo di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati, nel 2005 la Commissione si è occupata di produrre una serie di provvedimenti stabilendo dei regolamenti che cercassero di ovviare a questa necessità. Cosi, i regolamenti n. 2035/2005 e n. 2168/2005 semplificano gli obblighi in materia di comunicazione modificando le disposizioni del 94. Essi stabiliscono che, per la programmazione 2000-2006, gli Stati non devono comunicare casi in cui la sola irregolarità consiste nella mancata esecuzione di un’operazione in seguito al fallimento del beneficiario finale.
Peraltro, nello stesso anno, la soglia a partire dalla quale i casi devono essere comunicati si alza da 4.000 a 10.000 euro. Considerando, però, il breve periodo a disposizione per la messa in atto dei regolamenti, la semplificazione non trovò piena applicazione. Fu, infatti, necessario eliminare gli obblighi per i casi notificati prima del 28 febbraio 2006. 
L’approvazione della decisione del 21 dicembre 2010 nasce da esigenze di parità di trattamento. La Commissione ha ritenuto necessario che la semplificazione fosse applicata a tutti gli obblighi relativi all’utilizzo irregolare dei fondi strutturali e del Fondo di coesione. Per questo all’art. 1 stabilisce che gli Stati membri non devono effettuare comunicazioni speciali per i casi suesposti. Sottolineando che ciò non pregiudica l’obbligo di prendere tutte le misure necessarie per recuperare le somme indebitamente pagate e renderne conto alla Commissione.
 

 
I riferimenti normativi per le due programmazioni

Programmazione 2000 – 2006
– Regolamento n. 1164/94
– Regolamento n. 1681/94 modificato dal Regolamento n. 2035/2005
– Regolamento n. 1831/94 modificato dal Regolamento n. 2168/2005
– Regolamento n. 1260/99

Programmazione 2007 – 2013
– Regolamento n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
– Regolamento n. 1828/2006 che ne stabilisce modalità di applicazione
– Regolamento n. 1080/2006 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale
– Regolamento n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca
– Regolamento n. 498/2007 che ne stabilisce modalità di applicazione
– Regolamento n. 1848/2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione
– Regolamento n. 1698/2005 che riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
– Regolamento n. 1975/2006 che ne stabilisce modalità di applicazione

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