Truffe e raggiri ai consumatori, ingiusto profitto con altrui danno - QdS

Truffe e raggiri ai consumatori, ingiusto profitto con altrui danno

Cristina Cali

Truffe e raggiri ai consumatori, ingiusto profitto con altrui danno

martedì 01 Marzo 2011

Affinchè si possa applicare l’art. 640 C.P. serve la volontarietà del fatto

CATANIA – La fattispecie prevista all’art. 640 C.P. sanziona “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
In particolare, per artifizio deve intendersi la manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata attraverso la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti, mentre ai fini della sussistenza del raggiro deve configurarsi una attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni volte a far scambiare il falso per vero.
A seguito dell’errore cagionato dall’artificio o raggiro la vittima deve compiere un atto di disposizione patrimoniale anche di natura omissiva come, ad esempio, la mancata riscossione di un credito a seguito del raggiro.
La truffa, e non il mero inadempimento civile, è configurabile anche quando la pattuizione contrattuale è qualificata dal “dolus in contrahendo” che si manifesta attraverso “artifizi” e “raggiri” che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso.
Secondo gli ermellini deve sussistere un rapporto immediato di causa ed effetto tra il mezzo o l’espediente fraudolento usato dall’agente e il consenso ottenuto dal soggetto passivo, così che questo risulti viziato nella sua libera determinazione (Cass. pen. n. 33408/2009).
Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale potranno consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere e ciò indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza (Cass. pen., sez. II, n. 41717/2009).
Inoltre, laddove risulti che in assenza di artifici e raggiri il contratto non sarebbe stato concluso, la truffa negoziale sussiste indipendentemente da uno squilibrio tra i valori delle controprestazioni; così, ad esempio, integra il reato di truffa la condotta del rivenditore di autovetture che, alterando il contachilometri di un autoveicolo usato, induca in errore l’acquirente sull’effettivo numero di chilometri percorsi qualora risulti provato che questi si sia determinato all’acquisto proprio in ragione di tale prospettazione, a nulla rilevando la circostanza che il prezzo corrisposto equivalga al reale valore dell’autoveicolo.   
L’elemento soggettivo della truffa è il dolo generico, consistente nella volontarietà del fatto, nella cosciente direzione della condotta a trarre in inganno la vittima e a determinare la disposizione patrimoniale da un lato ed il profitto dall’altro.

Cristina Calì
collegio dei professionisti  di Veroconsumo

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