Personale statale: stop aumenti stipendio - QdS

Personale statale: stop aumenti stipendio

Lucia Russo

Personale statale: stop aumenti stipendio

giovedì 03 Marzo 2011

Linee interpretative della legge 122/10 sul contenimento delle spese  per i dipendenti di Regioni, Province e Ssn. Dal trattamento ordinario fino a quello accessorio per il triennio 2011-2012-2013

ROMA – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel corso della riunione del 10 febbraio ha licenziato un documento di “interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio sanitario nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122”.
 
Tale testo è stato redatto congiuntamente con la “Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali”. L’assessore regionale alla Funzione pubblica, Caterina Chinnici dovrebbe tenere conto di queste linee guida nei rinnovi contrattuali futuri, anche se la Sicilia è una Regione ad autonomia speciale. Certo è che in tempi di crisi come quelli in corso non può che tornare utile seguire le linee guida dello Stato che agevolano il contenimento dei costi.
1. Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego
 Divieto di superamento nel triennio 2011-2013 del “trattamento ordinariamente spettante per l ‘anno 2010”. Il comma 1 dell’articolo 9 introduce, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il divieto di superamento del trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, da parte del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio.
Sono da ricomprendere nel tetto del trattamento economico individuale tutte le voci del trattamento fondamentale ed accessorio aventi il carattere della fissità e continuità, in relazione alla categoria, posizione e tipologia di funzioni e/o incarico di inquadramento posseduti nel 2010.
In particolare, in relazione al trattamento fondamentale:
1. stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale);
2. Retribuzione individuale di anzianità (Ria), se acquisita;
3. maturato economico ex art. 35, comma 1, lettera b), del Ccnl del personale dirigente del 10.04.1996, se acquisito;
4. progressione economica orizzontale;
5. eventuali assegni ad personam;
6. tredicesima mensilità,
e, per quanto riguarda il Ssn:
1. indennità di specificità medica;
2. retribuzione di posizione minima unificata;
3. valore comune indennità di qualificazione professionale.
Voci fisse e continuative del trattamento accessorio: per quanto attiene alle voci fisse e continuative del trattamento accessorio, sono assoggettate al blocco triennale, nel senso che qualora attribuite nel 2010 devono essere riconosciute, ad invarianza di condizioni giuridiche, anche nel periodo di riferimento 2011 -2013, fermo restando i relativi importi unitari direttamente stabiliti dai contratti nazionali o determinati dai contratti decentrati in vigore nel 2010, gli elementi retributivi di seguito specificati, compresi quelli collegati all’effettiva presenza in servizio:
1. indennità di comparto;
2. indennità di direzione e staff ex art. 37, comma 4, del Ccnl del 6.7.1995;
3. indennità specifica categorie A e B 1;
4. indennità centralinisti non vedenti ex Legge n. 113/1995;
5. retribuzione di posizione titolari di Posizione organizzativa o di Alta professionalità e, per quanto riguarda il Ssn, anche l’indennità di coordinamento;
6. indennità di docenza ex articolo 37, comma 1, lett. e) Ccnl 06.07.1995;
7. compensi per particolari responsabilità;
8. indennità di disagio;
9. indennità di maneggio valori;
10. indennità di rischio e, per il personale del Ssn, di rischio radiologico;
11. indennità di turno e di reperibilità, in costanza di appartenenza a struttura con articolazione oraria in turni invariata e/oa medesima area di pronto intervento conservizio di pronta reperibilità;
12. indennità professionale specifica per il personale del Ssn;
13. indennità di struttura ex art. 44 Ccnl personale non dirigente comparto Sanità 1.9.1995;
14. retribuzione di posizione dei dirigenti regionali e, per il Ssn, retribuzione di posizione aziendale, indennità di struttura complessa, indennità di dipartimento.
 

 
Riduzione dei trattamenti economici tra i 90 e i 150 mila euro e oltre 150 mila
 
Il comma 2 dell’articolo 9della legge 122/2010  prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti superiori a 90.000 euro lordi annui:
a) del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro;
b) del 10% per la parte eccedente l’importo di 150.000 euro.
Si conviene sull’opportunità che il taglio suddetto sia operato non sul trattamento economico
virtuale e cioè quello spettante nell’anno in relazione alla posizione contrattuale ricoperta bensì al raggiungimento, in corso d’anno, dei tetti massimi previsti con riferimento esclusivo però al trattamento economico complessivo spettante in termini di competenza.
Ciò comporta che qualora il superamento del trattamento economico di competenza avvenga per effetto di erogazione di voci accessorie ex post, nell’anno successivo a quello di riferimento, la riduzione sarà operata solo in quest’ultimo anno, in particolare il pagamento in corso d’anno (per i soli anni 2012 e 2013) di emolumenti di competenza di anni precedenti (dei soli anni 2011 e 2012) darà luogo a decurtazione qualora tali emolumenti, sommati alla competenza dell’anno cui gli stessi si riferiscono, concorrano a superare i tetti massimi previsti dalla normativa in esame. In tale caso la relativa decurtazione verrà operata in un’unica soluzione nel mese di pagamento dell’emolumento arretrato.

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