I diritti del consumatore sono regolati dall’art. 130 del d. lgs 206/05
CATANIA – La disciplina della garanzia legale per i beni di consumo prevede che il difetto di conformità si manifesti entro 24 mesi dalla consegna. I diritti del consumatore nei confronti degli operatori commerciali trovano ampia e dettagliata regolazione nel “Codice del Consumo”, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
Secondo quanto dispone l’art 130 del citato decreto, il venditore di un qualsiasi prodotto è civilmente responsabile nei confronti del compratore – per un periodo di due anni dal momento della consegna del bene – per qualunque difetto dal quale lo stesso risulti essere affetto. Per quanto riguarda i rimedi esperibili, il consumatore, a sua scelta, può richiedere al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, in entrambi i casi senza spese, a meno che il rimedio scelto e richiesto non risulti impossibile od eccessivamente sproporzionato rispetto al difetto, oppure il rimedio risulti eccessivamente ed oggettivamente oneroso per il venditore. La riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso debbono avvenire entro un breve termine e non deve arrecare inconvenienti al consumatore, il quale, in questo caso, potrà richiedere o la risoluzione (scioglimento) del contratto d’acquisto oppure la riduzione del prezzo.
Il tempo massimo a disposizione del consumatore per la denuncia del difetto, a pena di decadenza, è di due mesi dalla relativa scoperta e l’azione giudiziaria diretta a far valere il suddetto difetto si prescrive in ventisei mesi dalla consegna ( art. 132 cod. consumo). Il consumatore, poi, ha il diritto di poter chiedere al venditore il risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del prodotto acquistato. Trattasi di un particolare tipo di danno che, in giurisprudenza, viene definito “danno esistenziale”, in quanto esso serve a compensare il danneggiato del “disagio” che ha subito a causa del vizio del prodotto acquistato.
Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo