Semplificazione della Pa: tempi lunghi - QdS

Semplificazione della Pa: tempi lunghi

Raffaella Pessina e Lucia Russo

Semplificazione della Pa: tempi lunghi

giovedì 10 Marzo 2011

Il Disegno di legge governativo del 10 febbraio 2010 ritornato in prima commissione ridotto da 42 a 18 articoli. Principi da attuare: organizzaizone della pa, lotta alla criminalità, competitività, responsabilità

PALERMO – Un parto difficile, quello del disegno di legge sulla trasparenza amministrativa, con un iter travagliato. Da 42 articoli è stato ridotto a 18, ha detto l’assessore Chinnici in Aula martedì, mantenendone però i principi. Il documento, proposto dal Governo, porta il numero 520 e il titolo: “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione, l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”.
Il suo iter comincia il 10 febbraio 2010, quando viene annunciato in Aula, e quindi assegnato alla Commissione Affari Istituzionali e dal quale viene esitato per l’Aula il 7 aprile 2010, dopo aver acquisito il parere della Commissione per la qualità della Legislazione. A Sala D’Ercole arriva un testo che è la fusione di due documenti, il n. 520, governativo, e il 144 del Pd. In Aula il Ddl viene esaminato, dopo lo stralcio di un articolo, il 26, in data 22 giugno 2010, ma subito dopo rinviato nuovamente in Commissione di merito. Si arriva così fino al 3 novembre 2010 quando il disegno di legge esce finalmente dalla Commissione Affari Istituzionali e inviato in Commissione Bilancio e, finalmente il 2 febbraio 2011 è pronto per l’Aula un’altra volta. Il testo è stato poi rielaborato dagli uffici di diretta collaborazione dell’assessore Chinnici insieme agli uffici della I Commissione e dai funzionari dell’Assemblea, a seguito delle sollecitazioni venute dall’Aula nel dibattito del 2 marzo scorso e della riunione allargata dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 3 marzo successivo Martedì 8 marzo l’assessore Chinnici ha detto in Aula: “Il testo ha una sorta di articolazione polifunzionale in quanto comprende tutta la materia che disciplina il procedimento amministrativo, comprende la disciplina della Scia, comprende la disciplina dell’organizzazione amministrativa, della dirigenza e fa riferimento, anche attraverso una riscrittura degli articoli relativi, alla disciplina del Suap, lo sportello unico per l’attività di impresa.
I capisaldi del Ddl sono tre. Si va dalla semplificazione, con la certezza dei tempi di risposta al cittadino e la riduzione delle attese, alla trasparenza, con l’inserimento di alcune norme comportamentali per i dipendenti della pubblica amministrazione, per assicurare legalità all’azione amministrativa, al rinvio dinamico, nel caso di recepimento di norme.
Di seguito una disamina degli articoli contenuti nella prima versione del ddl, che è quella tuttora presente nel sito dell’Ars, quella di 42 articoli, che sono stati ridotti di numero ma non nelle linee guida.
Tempi certi vengono previsti all’art. 2 per la conclusione dei procedimenti e vengono fissati in 30 gg dal ricevimento della domanda o con decreto assessoriale entro 90 gg.
Recita l’articolo 2: “Nei  casi in cui leggi o provvedimenti adottati ai sensi  dei commi 2 bis e 2 ter  non  prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il  termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del  procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Valgono le istanze presentate tramite Posta elettronica certificata
“Salvo diversa  disposizione di legge, la  pubblica amministrazione ha  l’obbligo  di ricevere  le  domande e  le  dichiarazioni, anche se presentate a mezzo del servizio postale. Si considerano, altresì, regolarmente  presentate quelle inviate tramite fax o posta elettronica certificata”.
Segnalazione di inizio attività (Scia)
Con un aggiornamento della normativa si prevede la presentazione anche in via telematica delle istanze e la  partecipazione telematica al procedimento, l’istituzione con l’art. 11 della Scia (segnalazione di inizio attività) quale strumento di sostituzione di qualsiasi autorizzazione, con un controllo successivo all’inizio dell’attività. Viene ridefinita la funzione dello sportello unico per le attività produttive con maggiori competenze, introdotto il sistema di valutazione della performance dei dipendenti , e la responsabilità dei dirigenti che devono essere formati ad una cultura della legalità. Il disegno di legge prevede anche che la Giunta si impegni a razionalizzare le leggi esistenti, accorpandole ed eliminando quelle superflue.
Inoltre con l’art 12 si fissano i criteri di adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di accesso
 
Sportello unico per le attività produttive
Il disegno di legge in questione interviene a rivedere non solo la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, ma anche la legge 10/2000 alla luce della legge nazionale n. 69 del 2009 e della L. n. 122 del 2010, e, ancora, del cosiddetto decreto Brunetta, il decreto n. 150 del 2009. Nell’ultima versione gli articoli dedicati allo Sportello unico attività produttive sono stati ridotti da sei a due. Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) è l’unico soggetto  pubblico di riferimento territoriale ed unico responsabile per i procedimenti  che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive.
 


La trasparenza un’obbligo di legge: gestione Fondi Ue, bilanci, spesa personale, curricula di consulenti e dirigenti
 
In attesa dell’ultima versione del Ddl, dal momento che non ne sono stati alterati i principi esaminiamo anche il il Capo III del disegno di legge, quello dedicato alle “Disposizioni per la trasparenza, l’efficienza  e l’informatizzazione della pubblica amministrazione”. Si apre con l’articolo dedicato alla Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate: “1. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell’utilizzo delle risorse  dei  Fondi strutturali dell’Unione europea e del Fondo  per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto  previsto  dall’articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Segue la Misurazione, valutazione e trasparenza della performance: “1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard  qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale  attraverso la valorizzazione del merito e dei risultati conseguiti ed una maggiore trasparenza dei risultati gestionali  e delle risorse impiegate allo scopo”. La trasparenza nei siti web non è più procrastinabile, si legge infatti nell’articolo Informatica, trasparenza e innovazione tecnologica al comma 3: “I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un’area  nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa  per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione  accessoria, il peso degli aggregati di pesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.
 


Legislazione regionale tutta da sfoltire e riordinare
 
Tra le norme più interessanti del disegno di legge c’è l’istituzione del portale telematico unico della Regione: “1. Al  fine di assicurare la tempestiva ed immediata conoscibilità degli atti amministrativi regionali nonché la trasparenza delle procedure, è istituito  il portale regionale telematico unico con decreto dell’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione  pubblica da emanarsi entro sei mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso (artt. 28-35)
L’intero titolo interviene con misure per arginare l’infiltrazione mafiosa nella Pa.
Così per esempio l’articolo che prevede la rotazione periodica di dipendenti: “I soggetti di cui all’articolo  1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed  integrazioni emanano disposizioni per regolamentare la rotazione periodica del personale, avuto riguardo, precipuamente, ai dipendenti che svolgono le proprie mansioni nei settori più esposti al  rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, ed in particolare, nel settore degli appalti, dell’urbanistica, dell’edilizia, dei trasporti, delle risorse umane. Il personale che viene destinato a nuove mansioni deve possedere la professionalità richiesta dal nuovo incarico”.

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, patrocinio legale e procedimento amministrativo di concessione edilizia

“Entro il 31 marzo di ogni anno – recita il ddl, che è rimasto inalterato , il Governo  della Regione presenta uno o più disegni  di legge per la semplificazione, il riassetto normativo  e  l’eventuale coordinamento  delle  leggi  regionali   tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:
a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
b) attuazione del coordinamento  tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;
c) individuazione, previa attività   ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle  disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;
d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;
e) attuazione di una progressiva  delegificazione nelle materie non  coperte da riserva assoluta di legge.
Nelle disposizioni finali della legge si interviene con misure di contenimento della spesa e si obbligano i Comuni ad adeguare i propri Statuti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione.

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