Con spesometro e redditometro caccia aperta a chi evade il fisco - QdS

Con spesometro e redditometro caccia aperta a chi evade il fisco

Margherita Montalto

Con spesometro e redditometro caccia aperta a chi evade il fisco

sabato 26 Marzo 2011

Per milioni di contribuenti sarà questo il “problema” fiscale più rilevante dei prossimi mesi. Si potrà scegliere tra i due strumenti, in base alla convenienza in termini d’incassi

ROMA – Il Fisco potrà scegliere tra spesometro e redditometro. Riprende così la guerra tra presunte guardie (Fisco) e presunti ladri (evasori).
Per milioni di contribuenti sarà questo il “problema” fiscale più rilevante dei prossimi mesi. Il nuovo “spesometro” sarà usato presto dall’Agenzia delle Entrate. è infatti previsto che nei primi mesi del 2011 arriveranno 40mila inviti a contribuenti che hanno speso tanto e dichiarato redditi bassi. I due strumenti, spesometro e redditometro saranno alternativi.
Il Fisco potrà cioè scegliere tra i due strumenti, in base alla convenienza che ne potrà derivare sia in termini di incassi per l’erario, sia in termini di contenzioso.
Ma cosa sono spesometro e redditometro? Con lo spesometro, si calcola la somma delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso dell’anno, mentre il redditometro è fondato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. Al riguardo, un decreto del ministro dell’economia e delle finanze dovrà stabilire gli elementi base, i coefficienti da applicare e le regole di determinazione del nuovo redditometro che potrà essere applicato a partire dai redditi del 2009, dichiarati con il modello 730/2010 o Unico persone fisiche 2010”.
Così, Tonino Morina, Esperto fiscale del Sole 24-Ore e docente della Scuola Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze Roma, spiega cosa devono sapere i cittadini che si confrontano con il Fisco.
Per fare funzionare lo “spesometro”, il Fisco ha imposto ai contribuenti l’obbligo della comunicazione delle spese. “Sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. Per le prime comunicazioni, l’appuntamento è fissato entro ottobre 2011.
Dal mese di maggio 2011 si dovranno tenere sotto controllo anche le operazioni nei confronti dei privati cittadini (operazioni business to consumer), per le spese di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa. Nella comunicazione i dati devono essere indicati distintamente “per ciascuna cessione o prestazione”, di ammontare superiore al limite previsto, anche quando si tratta di più operazioni nel corso dell’anno tra gli stessi soggetti”.
“I contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, vanno inseriti nella comunicazione nel caso in cui i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore ai predetti limiti”.
Le medie dei redditi dichiarati non sono confortanti e riportano risultati non certo lieti per la Sicilia che dopo la Sardegna si classifica seconda seguita da Campania e Calabria.
 

 
Gli elementi e i termini di  presentazione della comunicazione
 
Da sapere che “La comunicazione deve essere presentata tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, usando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Nella comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, per ciascuna cessione o prestazione, si deve indicare: l’anno di riferimento; la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i seguenti dati: a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 4) i corrispettivi dovuti dall’acquirente o committente, o al cedente o prestatore, e l’importo dell’Iva applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’Iva applicata. Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, l’acquirente deve fornire i propri dati identificativi”.

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