Certificazione energetica di edifici, disciplina in decreto regionale - QdS

Certificazione energetica di edifici, disciplina in decreto regionale

Bartolomeo Buscema

Certificazione energetica di edifici, disciplina in decreto regionale

giovedì 31 Marzo 2011

Pubblicate sulla Gurs di venerdì scorso le regole per l’elenco dei soggetti abilitati e del catasto. A partire dal 21 settembre tutti gli attestati privi di identificazione saranno nulli

CATANIA – L’energia consumata  in Italia nel settore residenziale e terziario rappresenta una quota cospicua dei consumi totali. La certificazione degli edifici mira da un lato all’aumento dell’efficienza energetica, dall’altro a orientare il mercato verso edifici a più alto rendimento energetico.
Con decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni, è stata recepita in Italia la Direttiva europea 2002/91/CE, che prevede  la redazione di un attestato di certificazione energetica (ACE), al fine di valutare la prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare. Tale attestato è diventato obbligatorio a partire dal 1° luglio 2009, per tutte le unità immobiliari oggetto di trasferimento a titolo oneroso.
L’attestato di certificazione energetica deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, approvate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del 26 giugno 2009 (G. U. n. 158 del 10/07/2009).
Non essendoci ancora in Sicilia una normativa regionale, l’articolo 17 del  citato Decreto legislativo 192/2005 prevede per la redazione del certificato la diretta applicazione delle disposizioni nazionali contenute nelle Linee guida.
In tale contesto, ha visto la luce il decreto 3 marzo 2011 ,”Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Siciliana”, emanato dall’assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, e pubblicato sulla Gurs del 25/03/2011, – Parte I n. 13.
Si tratta principalmente di regole per la formazione di un elenco di soggetti abilitati alla certificazione e del catasto energetico degli edifici.
I contenuti del decreto assessoriale sono abbastanza chiari. Fino all’emanazione del decreto applicativo previsto all’art.4 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, e all’approvazione di un’organica disciplina regionale, il Decreto del 3 marzo 2011 prevede una procedura di pre accreditamento per la formazione di un elenco dei soggetti certificatori.
I tecnici abilitati devono presentare la richiesta d’iscrizione all’elenco compilando all’allegato A del decreto, cui seguirà il rilascio di un numero identificativo personale attestante l’iscrizione nell’elenco regionale.Tale numero identificativo dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica che il certificatore invierà in copia all’amministrazione regionale .entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente. A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale univoco, che identificherà l’immobile nel catasto energetico degli edifici.
Il codice identificativo dell’immobile certificato sarà costituito da una stringa composta di sedici caratteri numerici, che dovranno successivamente essere riportati nei modelli ACE di cui agli allegati 6 e 7 delle Linee guida e nelle eventuali targhe di efficienza energetica il cui modello è riportato negli allegati C1 e C2 del Decreto regionale  rispettivamente per gli edifici residenziali e non residenziali.
A partire dal 21 settembre 2011, cioè dopo 180 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta regionale, tutti gli attestati di certificazione energetica privi del numero identificativo regionale del soggetto certificatore, non saranno ritenuti validi.
Ricordiamo, infine, che l’attestato di certificazione energetica, che ha validità di dieci anni, deve essere redatto da un tecnico abilitato, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, il cui profilo di massima è definito dall’allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Inoltre, l’attestato di certificazione energetica deve riguardare la singola unità immobiliare. Non ci sono difficoltà di redazione se l’unità immobiliare ha un proprio impianto di riscaldamento autonomo.
Se, invece, l’unità immobiliare è inserita in un edificio con impianto centralizzato privo di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica ai fini della certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo il fabbisogno stagionale di energia primaria dell’ intero edificio  sulla base delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.
Dalla data d’invio dell’attestato di certificazione energetica all’amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha l’obbligo di conservare ,per cinque anni, la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all’edificio o immobile certificato.
Il dipartimento regionale dell’energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori e inviati all’amministrazione regionale, nonché sulla congruità dei requisiti dichiarati dai soggetti certificatori. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai proprietari degli immobili i documenti tecnici e amministrativi ritenuti necessari.

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