Pa e provvedimenti disciplinari per impiegati in attesa di giudizio - QdS

Pa e provvedimenti disciplinari per impiegati in attesa di giudizio

Giovanna Caruso

Pa e provvedimenti disciplinari per impiegati in attesa di giudizio

mercoledì 06 Aprile 2011

Esercitare l’azione rispettando i termini dopo la sospensione cautelare

CATANIA – All’esito del giudicato penale di condanna, la Pubblica amministrazione deve valutare se iniziare o meno il procedimento disciplinare a carico del dipendente già sospeso in via cautelare, e può iniziarlo ancorchè il dipendente sia cessato dal servizio anteriormente al giudicato penale, al fine precipuo di regolare gli effetti della sospensione cautelare, che è titolo per sua natura provvisorio.
Tale potere va esercitato nei termini previsti per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’impiegato in servizio, con la conseguenza che il mancato inizio dell’azione disciplinare nei termini comporta il venire meno con effetto ex tunc del provvedimento di sospensione cautelare.
La sospensione cautelare, quale ne sia il tipo, deve essere sempre sostituita da un diverso titolo giuridico costituito dal provvedimento disciplinare; sicchè la sorte del provvedimento cautelare è rimessa alla iniziativa della Pa, cui spetta il potere di valutare, anche ai fini della eventuale destituzione, il comportamento del dipendente, onde regolare in maniera definitiva l’assetto degli interessi provvisoriamente determinati dalla sospensione cautelare, ben potendo retroagire gli effetti della destituzione al momento della sospensione, anche dopo le dimissioni o il collocamento in quiescenza del dipendente, per evitare pericolose richieste di restituito in integrum.
Attenzione, però, nell’esercitare l’azione punitiva la Pa è comunque tenuta al rispetto dei termini perentori di inizio e conclusione del procedimento disciplinare. Ne deriva che il mancato inizio del procedimento disciplinare nei prescritti termini  comporta il venir meno del provvedimento di sospensione cautelare con effetto ex tunc, sicchè in caso di cessazione dal servizio del dipendente sospeso cautelativamente a seguito dell’instaurarsi del procedimento penale, ove la Pa non inizi l’azione disciplinare dopo l’intervento del giudicato penale, al dipendente compete la differenza tra la retribuzione spettante e l’assegno alimentare.
Al pubblico dipendente sottoposto a sospensione cautelare che non è stato destituito deve essere concessa la restituito in integrum, dedotto il periodo della eventuale detenzione sofferta e dedotti tutti i compensi percepiti a qualsiasi titolo nel periodo di allontanamento dal lavoro.

Giovanna Caruso
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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