Medici responsabili verso i pazienti - QdS

Medici responsabili verso i pazienti

Elisa Latella

Medici responsabili verso i pazienti

giovedì 14 Aprile 2011

Recente sentenza della Corte di Cassazione

PALERMO – A volte fanno notizia, come è successo ai casi Welby ed Englaro: l’Italia intera si è interrogata se fosse giusto o no staccare la spina. Ma aldilà di quei casi estremi la responsabilità del medico e della struttura sanitaria nei confronti del paziente, a livello civile e penale è un tema quotidiano nei tribunali italiani. Fascicoli e fascicoli sono relativi a cause di questo genere: casi di interventi praticati e non richiesti, con esito fausto o infausto; casi di consenso prestato o alle volte non concesso da un paziente non sufficientemente informato.
Da un precedente orientamento della giurisprudenza che per anni ha difeso la categoria dei medici (quasi a riconoscerne l’impunità) si è passati in seguito ad un orientamento molto più rigido, forse eccessivo in senso opposto: oggi si tende a trovare una via di mezzo, in giudizi in cui devono essere bilanciati interessi contrastanti. Vale il principio del “contatto sociale” che si instaura tra paziente e medico, indipendente dal rapporto che il medico ha con la struttura sanitaria.
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la condanna di un medico che aveva dimesso un paziente cardiopatico operato da poco per rispettare il budget imposto da un dirigente: le conseguenze dell’imprudenza sono state ritenute a carico del medico. Per non parlare dei casi dell’ospedale di Messina (a fine 2010 una donna ha partorito un feto morto, ha denunciato i medici ed è stata avviata un’inchiesta).
La Cassazione in tema di assistenza al parto con la recente  sentenza 3487 del 2011 ha stabilito: “L’obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non della stessa [….] in ragione degli obblighi di protezione che, nei confronti della paziente e dei terzi, come l’altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni. […]".

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