Infortuni sull’autobus: indennità anche se l’autista non ha colpa - QdS

Infortuni sull’autobus: indennità anche se l’autista non ha colpa

Nunzia Scandurra

Infortuni sull’autobus: indennità anche se l’autista non ha colpa

venerdì 29 Aprile 2011

Sentenza della Cassazione riguardo al caso di un passeggero catanese

PALERMO – Recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4442/2011 ha stabilito che in caso di infortunio sull’autobus il passeggero ha comunque diritto ad avere una indennità per i danni patiti, anche se l’autista non ha colpa.
Il caso esaminato dalla sesta sezione civile della Corte riguarda un passeggero catanese caduto sul pavimento dell’autobus dopo una brusca frenata.
La caduta, così spiega il giudice di legittimità, non era da imputare al conducente dell’autobus AMT (Azienda Municipalizzata Trasporti) che “non aveva la possibilità di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l’improvvisa invasione della corsia di marcia di un motorino cui ha attribuito l’esclusiva responsabilità dell’evento”.
La Corte d’Appello di Catania aveva riconosciuto un indennizzo di modesta entità al passeggero, che insoddisfatto ha fatto ricorso in Cassazione dove chiedeva di ottenere una somma maggiore a titolo di risarcimento danni.
Va detto che la differenza tra indennizzo e risarcimento sta nel fatto che il primo consiste nella somma di denaro che, per ragioni di equità, viene riconosciuta a titolo di riparazione di un pregiudizio non derivante da illecito altrui, mentre il secondo consiste nell’integrale riparazione della lesione subita a causa del fatto illecito altrui, che costituisce fonte di responsabilità civile.
La Suprema Corte ha ribadito che “in tema di trasporto di persone”, operi la presunzione di responsabilità negli incidenti accaduti sull’autobus ed ha precisato quando ricorre la presunzione di responsabilità: “la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 del codice civile a carico del vettore per i danni del viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore”. (Conforme Cass. Sez. III, n. 4482 del 2009, nella fattispecie esaminata in questa sentenza, un passeggero stava salendo sull’autobus, quando veniva travolto da un’altra passeggera che – accortasi di avere sbagliato autobus – scendeva precipitosamente dalla parte posteriore, generalmente destinata ai passeggeri che salgono sul mezzo di trasporto pubblico).
 
Nei fatti, il conducente dell’autobus urbano “era stato costretto a frenare all’improvviso”. I Giudici, pur escludendo la responsabilità dell’autista dell’AMT, hanno riconosciuto al passeggero un modesto indennizzo per i danni patiti a causa della caduta, però hanno respinto il ricorso nella parte in cui veniva chiesto un risarcimento.

Nunzia Scandurra
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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