Novità in arrivo sui ritardi nei pagamenti, interessi di mora maggiorati sulle Pa - QdS

Novità in arrivo sui ritardi nei pagamenti, interessi di mora maggiorati sulle Pa

Massimo Mobilia

Novità in arrivo sui ritardi nei pagamenti, interessi di mora maggiorati sulle Pa

sabato 30 Aprile 2011

Sulla Guce del 23 febbraio la direttiva n. 7/2011 che sostituisce la n. 35/2000. Gli Stati dovranno recepirla entro il 16 marzo 2013. Dopo 30 giorni scattano tassi di almeno il 9,25%. In Sicilia il settore pubblico deve 4 mld alle imprese

BRUXELLES – Quattro miliardi di euro: tanto devono alle imprese le pubbliche amministrazioni siciliane (soprattutto Comuni, Ato rifiuti e Sanità) secondo quanto stimato dalla Regione e dalla Corte dei Conti. Inevitabile se si pensa che nell’Isola si impiegano in media 400 giorni per saldare i debiti, più di tutte le altre regioni d’Italia. Sono dati che abbiamo illustrato in una nostra recente inchiesta e che ci dimostrano anche come, se il settore pubblico non paga, i primi a subirne le conseguenze sono i privati che, per i ritardi dei primi, sono a loro volta costretti a pagare in ritardo i loro creditori. In Sicilia infatti, stando ad un report pubblicato da Confindustria, solo il 30% circa delle imprese paga alla scadenza, mentre almeno il 58% presenta un rischio di insolvenza medio-alto. Uno scenario critico che si trascina da tempo e che ci introduce perfettamente al tema della lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Sulla materia è tornata l’Unione europea, trasformando in direttiva quella che per lungo tempo era stata solo una proposta e che adesso, invece, tutti gli Stati membri dovranno adottare con disposizioni legislative entro il 16 marzo del 2013. Stiamo parlando della direttiva Ue n. 7/2011, che il Parlamento di Strasburgo e il Consiglio europeo hanno sottoscritto il 16 febbraio scorso. Un documento che, modificando in modo sostanziale la precedente direttiva Ce n. 35/2000, punta a “lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo la competitività delle imprese” (art. 1).

Il diritto a interessi di mora senza alcun sollecito
Le transazioni tra le imprese e le pubbliche amministrazioni, in particolare, costituiscono il cuore del documento, con l’art. 4 che garantisce un principio fondamentale: nei casi in cui il debitore sia la Pa, il creditore ha diritto agli interessi di mora senza alcun sollecito.

Pagamento entro 30 giorni
In sintesi, la nuova norma stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pagare i fornitori entro 30 giorni, che potranno salire a 60 sono in “casi eccezionali”, anche se 60 giorni di tempo sarà comunque la regola limite nel caso si tratti di forniture per il settore sanitario e in tutti i casi in cui siano interessate imprese controllate da capitale pubblico.

Interessi di mora all’8% + tasso Bce
Trascorsi i termini previsti, scatterà automaticamente l’obbligo di pagare gli interessi di mora dell’8%, maggiorati del tasso di riferimento della Banca centrale europea (Bce). Quest’ultimo si attesta attualmente all’1,25% (dopo l’ultima variazione del 7 aprile scorso), per cui la Pa debitrice oggi si troverebbe costretta a pagare interessi di mora pari al 9,25%. Stesse regole per i pagamenti tra imprese private, i cui termini di pagamento sono fissati a 60 giorni, salvo diverse intese fissate tra le parti. Cambierà poco, quindi, rispetto al sistema attuale, regolato dal Dlgs. n. 231/02, che fissa lo stesso tempo limite di 30 giorni e interessi di mora pari al tasso di riferimento Bce maggiorato di 7 punti.
La nuova direttiva lascia comunque facoltà alle parti di concordare pagamenti a rate (art. 5) e mantiene il divieto di sottoscrivere accordi di pagamento che siano “iniqui” per i creditori, dando possibilità di ricorrere in tribunale contro clausole contrattuali ritenute scorrette (art. 7).

Diritto di risarcimento dei costi di recupero
 Inoltre, qualora il creditore esiga il pagamento degli interessi di mora, avrà diritto ad ottenere dal debitore un importo forfettario minimo di 40 euro, senza alcun sollecito, come “risarcimento dei costi di recupero” sostenuti. Lo stabilisce l’art. 6 della direttiva, secondo cui il creditore ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero in eccesso sostenuto a causa del ritardo, comprese anche le spese legali che abbia eventualmente sostenuto per recuperare i crediti.

La direttiva Ue rientra nello Small Business Act (Sba), ossia l’insieme di linee d’azione che l’Europa intende condurre per creare sviluppo e occupazione nel settore delle piccole e medie imprese. “Questa misura dovrebbe rimettere in circolo circa 180 miliardi di euro liquidi, fondamentali per l’innovazione delle imprese”, ha annunciato il vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani. L’Italia, tra l’altro, è stato il primo Paese comunitario a nominare “Mister Pmi”: il catanese Giuseppe Tripoli, già a capo del dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione del ministero dello Sviluppo, che dovrà salvaguardare gli interessi delle imprese, favorendone il rapporto con le istituzioni e vigilando sull’applicazione delle normative nazionali e comunitarie.
 
“L’Italia è nella black list Ue per il ritardo dei pagamenti: 186 giorni per il settore pubblico e 96 per le imprese. La nuova direttiva darà ossigeno alle imprese”, ha dichiarato il vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli. E se l’Italia è maglia nera pesano anche, e tanto, i ritardi ben più gravi della Sicilia. Per questo si spera che il Parlamento nazionale provveda quanto prima a recepire le nuove norme.
 

 
Provvedimenti regionali, Armao: “Aspetteremo la legge nazionale”
 
PALERMO – “Ci comporteremo in linea con le norme dello Stato senza fare alcun passo in avanti rispetto a come il Parlamento nazionale recepirà la nuova direttiva europea, anche perché non abbiamo competenza in materia”. Così ci ha risposto l’assessore regionale per l’Economia, Gaetano Armao, incalzato dal quesito se fosse volontà del Governo regionale, anticipando i tempi, di adottare con un proprio regolamento misure di contrasto al ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Certo, normativamente non è la Regione ma lo Stato a dover recepire la direttiva Ue, ma ciò non toglie che essa, in virtù degli artt. 14, 17 e 20 del proprio Statuto, possa legiferare nella “disciplina del credito” e per “l’ordinamento degli uffici e degli enti regionali” o, facendo valere l’art. 117 della Costituzione, nel “coordinamento della finanza pubblica”, fissando quei paletti necessari a fare in modo che le Pa siciliane paghino in tempi certi. Ad oggi non ci risulta, inoltre, che la Regione abbia predisposto convenzioni specifiche con enti pubblici, associazioni o imprese, destinate ad accorciare i tempi di pagamento, cosi come ci aveva preannunciato, esattamente un anno fa, l’ufficio stampa dell’ex assessore al Bilancio, Michele Cimino.
 

 
Qual è il tasso di interesse di riferimento da applicare
 
BRUXELLES – Nelle transazioni commerciali è possibile dunque, nel caso in cui un pagamento non viene effettuato nel corso del periodo di pagamento contrattuale o legale, incorrere nel “ritardo di pagamento”, in conseguenza del quale il soggetto debitore si trova costretto a subire gli interessi di mora. Sia che si tratti di transazioni tra imprese (art. 3) che di transazioni tra imprese e Pa (art. 4), la nuova direttiva Ue stabilisce che gli Stati membri, nel recepire il documento, dovranno assicurare che il tasso di riferimento applicabile, “per il primo semestre dell’anno in questione, sia quello in vigore dal primo gennaio di quell’anno” e “per il secondo semestre, quello in vigore dal primo luglio”.
Per “tasso di interesse di riferimento” si intende quello applicato dalla Banca centrale europea alla sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, così come il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento della stessa Bce. Come spiegato sopra, esso verrà maggiorato di almeno 8 punti percentuali per andare a comporre i cosiddetti “interessi legali di mora” che i soggetti debitori dovranno per forza di cose pagare.
Soffermandoci al caso in cui il ruolo di soggetto debitore sia rivestito dalla Pa (art. 4), la direttiva specifica che il periodo di pagamento non superi 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della fattura o di equivalente richiesta di pagamento o, nel caso questa non sia certa o sia anteriore al ricevimento delle prestazioni, dalla data di ricevimento delle merci o servizi, o dalla data dell’accettazione delle prestazioni se prevista nel contratto. Abbiamo già visto anche i casi in cui sia concesso innalzare il limite dei termini di pagamento a 60 giorni.
Se uno Stato membro deciderà di prorogare ulteriormente i termini, dovrà trasmettere alla Commissione europea una relazione in merito entro il 16 marzo del 2018, che dovrà poi essere a sua volta presentata al Parlamento e al Consiglio di Strasburgo.

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