Addetti stampa Regione, no impiegati Pa - QdS

Addetti stampa Regione, no impiegati Pa

Pierangelo Bonanno

Addetti stampa Regione, no impiegati Pa

mercoledì 04 Maggio 2011

Le motivazioni della sentenza n. 1261 del 4 aprile 2011 della Corte dei Conti Sicilia, sezione giurisdizionale. “Non risulta l’instaurazione di rapporti che possano essere considerati di pubblico impiego”

PALERMO – Si è recentemente conclusa una vicenda giudiziaria, avviata, nel maggio 2009, dalla Procura della Corte dei Conti per la Sicilia, che ha visto coinvolti i vertici dell’amministrazione regionale attuale e precedente ed ha avuto come oggetto le assegnazioni di vari giornalisti esterni all’Amministrazione presso l’Ufficio stampa e documentazione regionale. Il procuratore regionale della Corte dei Conti per la Sicilia aveva convenuto in giudizio per responsabilità amministrativa, Salvatore Cuffaro, Raffaele Lombardo e Francesco Castaldi, chiedendo la condanna al risarcimento per un ingente danno finanziario, che avrebbero ingiustamente cagionato all’Amministrazione regionale a fronte dei corrispettivi pagati ai giornalisti dell’Ufficio stampa regionale.
Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana, principale convenuto essendo l’autore istituzionale delle assegnazioni; Lombardo, attuale presidente della Regione, poiché secondo la Procura responsabile di avere mantenuto inalterata l’attività dei giornalisti; Castaldi, ex Dirigente dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione, corresponsabile con Lombardo, secondo la Procura, del danno erariale, “in quanto avrebbe esercitato la funzione tecnico-consultiva di sua competenza violando dolosamente i propri doveri istituzionali”.
La tesi della Procura tendeva a dimostrare, quindi, che dietro l’assegnazione dei giornalisti vi fosse, anche, la volontà di “mirare ad instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra i suddetti giornalisti e la Regione, senza l’espletamento di un pubblico concorso ed in carenza degli altri presupposti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego”.
 
Recentemente la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, con la sentenza n.1261 del 2011, ha dichiarato giuridicamente infondata e conseguentemente ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti dei vertici regionali, affermando la legittimità delle procedure legali applicate alle assegnazioni dei giornalisti.
La sentenza emessa dai giudici contabili pone un espresso richiamo, ritenuto dalla Corte doveroso, agli aspetti penali scaturiti dalla stessa vicenda. Tale analisi evidenzia che “allo stato degli atti, sono stati esclusi profili di responsabilità penale a carico di Cuffaro, Lombardo e Castaldi”.
 In particolare, la Procura quantificava il danno erariale  imputabile a Cuffaro in oltre 3.600.000 euro e solidalmente a Lombardo e Castaldi in oltre 1.600.000 euro. È opportuno ricordare che nell’ambito dell’Ufficio stampa e documentazione prestavano le loro attività 23 giornalisti, dei quali 18 iscritti all’albo nazionale dei “giornalisti professionisti” e 5 a quello dei “giornalisti pubblicisti”. La Corte nella sentenza si è soffermata, tra i tanti aspetti della vicenda, su di una delle problematiche più salienti dedotte nel giudizio, cioè “non risulta che nella fattispecie in esame si sia verificata l’instaurazione di rapporti che possano essere considerati come rientranti tra quelli di pubblico impiego. Il rapporto giuridico intercorrente tra ciascuno dei predetti giornalisti e la Regione non è mai stato disciplinato da alcuno dei contratti collettivi nazionali (o regionali) concernenti i rapporti d’impiego alle dipendenze della Pa. Pertanto, non essendovi alcun concreto elemento da cui possa dedursi che il rapporto di collaborazione intercorrente tra ciascuno dei predetti giornalisti addetti all’Ufficio stampa e la Regione siciliana possa rientrare tra i rapporti d’impiego alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica, nella fase d’instaurazione del rapporto non erano evidentemente applicabili le regole vigenti in materia d’accesso al pubblico impiego, quali la selezione mediante concorso".
 

 
Assoluta discrezionalità del legislatore regionale su numero e compensi degli addetti stampa Regione
 
“È stato lo stesso legislatore regionale – scrive la Corte dei Conti – ad incrementare nel tempo il numero dei giornalisti da destinare all’Ufficio stampa, disponendo, infine, che tale Ufficio “è composto da 24 giornalisti iscritti all’Ordine professionale, i quali possono essere utilizzati anche presso ciascun assessorato regionale”.
“Pertanto, a fronte di una precisa ed insindacabile scelta operata dal legislatore regionale – ancora la Corte – (da ritenersi basata su una valutazione discrezionale in ordine alla congruità ed all’utilità dell’ampliamento della dotazione di personale dell’Ufficio stampa in rapporto anche alle sopravvenute esigenze operative) non può essere imputata alcuna illegittimità produttiva di danno erariale all’Organo dell’Amministrazione (nel caso di specie il presidente pro tempore della Giunta regionale) che ha conferito (il Cuffaro) o confermato (il Lombardo) gli incarichi ai giornalisti, rispettando il limite quantitativo così fissato”.
Ad avviso della Corte rientra pure nella sfera della discrezionalità del legislatore regionale che i compensi da corrispondere ai giornalisti per le attività svolte in seno all’Ufficio stampa e documentazione, posto alle dirette dipendenze della Presidenza, debbano essere commisurati al trattamento economico di “redattore capo”, desumibile dal Ccnl in vigore per i giornalisti, (art. 72 della L.R. n.41/1985, richiamato anche dall’art. 127 della L.R. n.2/2002). In tal modo ha respinto la tesi della Procura, secondo cui “i compensi (commisurati a quello di redattore capo, desumibile dal Ccnl di categoria) attribuiti ai giornalisti esterni in questione sarebbero illegittimi, irrazionali e, comunque, sproporzionati rispetto alla professionalità da ciascuno posseduta ed alle funzioni svolte in seno all’Ufficio stampa”.
 


Tre giornalisti per l’Ufficio stampa con la lr n. 79/1976 ma sono diventati 24 con la lr n. 7/2006
 
Nell’atto di citazione in giudizio del procuratore regionale della Corte dei Conti per la Sicilia, è stata dapprima illustrata l’evoluzione della specifica normativa regionale riguardante l’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione siciliana e poi sono stati evidenziati i principii generali recentemente introdotti in materia di Uffici Stampa presso le Pp.aa. dall’art. 9 della legge statale 7.6.2000, n.150, principii oggetto di recepimento (nei limiti ivi specificati) nell’ordinamento siciliano mediante l’art. 127 della lr 26.2.2002, n.2.
L’art. 82 della lr 23.3.1971, n.7, stabilì che: “Nell’ambito dell’Amministrazione regionale sono costituiti uffici stampa e documentazione affidati a giornalisti iscritti da almeno tre anni negli albi dell’ordine professionale. L’organizzazione e la regolamentazione di detti uffici sono disciplinate da apposita legge”.
A sua volta, l’art. 10 della lr 6.7.1976, n.79, ha disposto che:
“Ai sensi dell’art. 82 della lr 23.3.1971, n.7, è istituito l’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione siciliana. L’Ufficio stampa e documentazione è composto da non oltre tre giornalisti professionisti, di cui uno equiparato a capo servizio che ne coordina l’attività. Il compito di tale Ufficio è quello di raccogliere, redigere e diffondere le informazioni riguardanti l’attività della Regione siciliana”.
Secondo l’art. 11 della medesima lr n.79 del 1976:
“Ai giornalisti preposti all’Ufficio stampa e documentazione di cui al precedente art. 10 si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal Ccnl per i giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione”.
“Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti di cui all’art. 82 della lr 23.3.1971, n.7, ed al precedente art. 10 della presente legge, con le procedure previste dalla lr 20.4.1976, n.35”.
L’art. 36 della lr 29.12.1980, n.145, ha sancito che:
“L’Ufficio stampa e documentazione previsto dall’art. 10 della lr 6.7.1976, n.79, è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed è composto da tre giornalisti professionisti, cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di “redattore capo”, secondo il Ccnl di categoria”.
L’art. 72 della lr 29.10.1985, n.41, ha disposto che: “L’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione è composto da quattro giornalisti iscritti all’Ordine professionale con almeno diciotto mesi d’anzianità, cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di “redattore capo”, secondo il Ccnl di categoria”.
L’art. 72 della lr n. 41/1985 è stato modificato nel 2004 (la dotazione aumentata da quattro ad otto unità), e poi dall’art. 1, comma 4, della lr 6.2.2006, n.7. Pertanto, il testo attualmente vigente dell’art. 72 della lr n.41/1985 è il seguente: “L’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione è composto da ventiquattro giornalisti iscritti all’Ordine professionale, che sono utilizzabili anche presso ciascun assessorato regionale, ai quali è attribuito il trattamento giuridico ed economico di “redattore capo”, secondo il Ccnldi categoria”.

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