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E-mail, raccomandata o fax per esercitare il diritto di recesso

Francesca Pecorino

E-mail, raccomandata o fax per esercitare il diritto di recesso

sabato 07 Maggio 2011

Se non informato debitamente il consumatore ha fino a 90 giorni di tempo

CATANIA – Il diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali si può esercitare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di 10 giorni lavorativi, senza che questa scelta comporti per il consumatore delle penalità e che sia necessario specificarne i motivi (ex art. 65 Codice del consumo).
La comunicazione del diritto in esame può essere inviata anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, ma la volontà di recedere deve essere comunicata entro le successive 48 ore, sempre a mezzo lettera raccomandata, che deve essere accettata dall’ufficio postale entro il termine utile previsto dal Codice del consumo dal contratto. L’avviso di ricevimento non costituisce condizione essenziale per la prova dell’esercizio del diritto.
Ci possono essere dei casi in cui i contratti prevedono per il consumatore la possibilità (di cui deve essere debitamente informato) di esercitare il recesso direttamente con la restituzione della merce anziché con la comunicazione scritta.
Se non v’è stata la corretta informazione del consumatore, il termine a suo favore diviene di sessanta o di novanta giorni, con diversa decorrenza a seconda che il contratto abbia ad oggetto beni o servizi. Per i primi il termine decorre dal ricevimento della merce da parte dell’acquirente, per i secondi dal giorno della conclusione del contratto.
Quando si tratta di acquisto di beni – esercitato il recesso – il consumatore deve mettere a disposizione del venditore il bene stesso, senza che questo abbia subito delle modifiche, entro il termine di 10 giorni e ciò anche nel caso in cui sia stato semplicemente adoperato utilizzando la normale diligenza.
Le sole spese che gravano sul consumatore sono quelle relative alla restituzione del bene mentre l’onere che incombe sul venditore è quello relativo al rimborso – entro breve termine e, comunque, non oltre 30 giorni – di quanto ricevuto a titolo di prezzo per la compravendita.
Qualora il prezzo del bene o del servizio sia (anche solo in parte) oggetto di un credito concesso al consumatore, dal professionista o da un terzo (secondo accordi intervenuti tra quest’ultimo e il professionista), il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso ex art. 67 Codice del Consumo. Un ulteriore obbligo per il professionista sarà quello di comunicare al terzo l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.

Avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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